Non è ammessa la prosecuzione di lavori non autorizzati su opere abusive, che fino a eventuali sanatorie devono ritenersi illegittime
Il Consiglio di Stato, con la sentenza del 24 giugno 2024, n. 5551, ha confermato che gli interventi eseguiti su manufatti abusivi, non sanati né condonati, ripetono le caratteristiche di illegittimità dell’opera principale. Pertanto, la prosecuzione di lavori non autorizzati su tali opere è vietata e l’Amministrazione è obbligata ad ordinarne la demolizione.
Permesso di costruire in sanatoria negato per difformità ed abusi edilizi
La sentenza respinge l’appello di un proprietario che aveva eseguito numerosi lavori di difformità sull’immobile, per i quali erano state presentate tre diverse domande di permesso di costruire in sanatoria, tutte respinte.
Tra i lavori contestati:
- Realizzazione di un vano al rustico con altezza superiore al consentito nel piano interrato;
- Costruzione di un abbaino al piano sottotetto;
- Modifica dell’imposta del tetto nel sottotetto, con un’altezza maggiore rispetto al progetto approvato;
- Creazione di locali accessori sempre nel piano sottotetto.
Il Comune aveva riscontrato che questi interventi contrastavano con il Piano di Recupero, che prevedeva il mantenimento della stessa sagoma e volumetria dell’edificio. Inoltre, tali lavori si sovrapponevano a precedenti interventi abusivi mai sanati, rendendo impossibile l’accertamento di conformità.
Il TAR conferma la violazione delle normative edilizie
In primo grado, il TAR aveva già riconosciuto una violazione dell’altezze massime consentite per la ristrutturazione o nuova costruzione, impedendo l’accertamento di conformità ex art. 36 del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia).
La normativa vigente all’epoca richiedeva che la ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione mantenesse identica sagoma, volume e caratteristiche materiali.
Permesso di costruire in sanatoria negato: interventi abusivi su immobile già oggetto di violazioni
In appello, il Consiglio di Stato ha confermato che:
- Il regolamento comunale consente modifiche “non sostanziali” per demolizione e ricostruzione, con l’altezza massima dell’edificio come parametro essenziale e non modificabile.
- Non sussiste la doppia conformità dell’intervento allo strumento urbanistico vigente all’epoca della realizzazione delle opere ed a quello vigente alla data della presentazione della domanda.
- Non è possibile ottenere il permesso di costruire in sanatoria per opere realizzate successivamente su immobili già oggetto d’interventi abusivi non sanati.
Gli interventi eseguiti dall’appellante non risultano conformi alla disciplina urbanistica edilizia sia al momento della realizzazione che al momento della presentazione della domanda, ai sensi dell’art. 36, comma 1 del d.P.R. n. 380/2001. Poiché l’intervento contrasta con il Piano di Recupero vigente all’epoca, che regolava le modifiche alla volumetria e alla sagoma degli edifici; esso non può essere classificato come manutenzione straordinaria, ma rientra nella categoria di ristrutturazione edilizia (art. 3, comma 1, lett. d), e non lett. b), del Testo Unico Edilizia), con rilevanza urbanistica (incidenza sugli standard urbanistici) e in violazione dei requisiti igienico-sanitari.
Opere abusive senza sanatoria: divieto d’interventi successivi e demolizione
I giudici hanno sottolineato che, se un’opera è stata realizzata abusivamente e non ha ottenuto né la sanatoria né il condono, qualsiasi intervento successivo ricade anch’esso nell’illegalità. Pertanto, non è possibile proseguire i lavori su opere abusive. Queste ultime, infatti, devono essere considerate tali fino a quando non ottengano una sanatoria. In caso di opere abusive non sanate, il Comune ha l’obbligo di disporre la demolizione.