Guida completa agli obblighi, sanzioni e come ottenere il Codice Identificativo Nazionale (CIN) entro il 2 novembre
L’introduzione del Codice Identificativo Nazionale (CIN) il 3 settembre 2024 ha segnato una vera e propria svolta nel settore degli affitti brevi in Italia. Questo nuovo requisito, imposto dal Ministero del Turismo, impone a tutti i proprietari di immobili destinati a locazioni brevi o strutture ricettive di registrarsi in una banca dati nazionale (BDSR) e di esporre il codice assegnato in modo visibile. L’obiettivo è duplice: regolamentare un mercato in rapida crescita e contrastare fenomeni di evasione fiscale, garantendo così maggiore trasparenza e tutela per i turisti.
Al 9 ottobre, solo il 44,45% delle strutture registrate è riuscito ad ottenere il CIN. Si tratta di 231.041 su un totale di 519.806 strutture censite. Il numero, seppur parziale, lascia ampi ed ovvi margini di crescita, soprattutto considerando che a partire dal 2 gennaio 2025 chi non sarà in regola con i nuovi obblighi rischia sanzioni amministrative comprese tra 800 e 8.000 euro.
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Il CIN: Un percorso ad ostacoli per gli affitti brevi
A pochi giorni dalla scadenza del 2 novembre 2024, fissata per l’ottenimento del Codice Identificativo Nazionale (CIN), emerge un quadro disomogeneo tra le regioni italiane. L’iter per ottenere il CIN prevede un doppio passaggio:
- il conseguimento del codice identificativo regionale (CIR) o provinciale;
- successiva richiesta del CIN tramite la Banca Dati delle Strutture Ricettive (BDSR).
Questa procedura, seppur necessaria per uniformare i controlli a livello nazionale, ha generato non poche difficoltà per i gestori di immobili destinati agli affitti brevi, in particolare per coloro che operano in regioni con normative locali particolarmente stringenti.
I dati del Ministero del Turismo mettono in evidenza un’importante divario tra le regioni italiane in termini di efficienza nell’ottenimento del CIN.
Al momento in cui si scrive il presente articolo i dati nazionali sono i seguenti:
- Numero Strutture Registrate: 519.806
- Numero CIN rilasciati: 231.041
- Percentuale di CIN su strutture registrate: 44.45 %
I dati parziali vedono la Basilicata si posiziona al primo posto con il 69,69 % delle richieste completate, seguita dalla Provincia Autonoma di Bolzano (61,67 % di richieste completate), Campania (54,20 % di richieste completate), Lombardia (53,62 % di richieste completate), Molise (52,10 % di richieste completate) e Lazio (51,30 % di richieste completate).
Al contrario, il Friuli-Venezia Giulia fa registrare il dato più basso con solo il 20,18 % delle richieste evase.
Affitti brevi: sicurezza e CIN, un binomio indispensabile
Oltre al Codice Identificativo Nazionale (CIN), i gestori di strutture ricettive devono garantire il rispetto di requisiti minimi di sicurezza entro il 2 novembre 2024. La normativa prevede l’obbligo di installare dispositivi di sicurezza come estintori, rilevatori di fumo, monossido di carbonio e gas combustibili. La mancata installazione o il malfunzionamento di tali dispositivi comporta sanzioni amministrative che possono arrivare fino a 6.000 euro.
Il Ministero del Turismo ha chiarito che, pur essendo obbligatoria l’installazione dei dispositivi di sicurezza, non è sempre necessario l’intervento di un tecnico specializzato. Tuttavia, è fondamentale che i dispositivi siano funzionanti e facilmente rimovibili. L’assenza di dispositivi di sicurezza o la loro non conformità alle norme può comportare gravi ripercussioni economiche per i gestori, oltre al rischio di sospensione dalle piattaforme di prenotazione online come Airbnb e Booking.com. Quest’ultime hanno infatti annunciato che rimuoveranno gli annunci privi di CIN a partire dal gennaio 2025.
L’esposizione del CIN: obblighi e perplessità
Uno dei punti più dibattuti della normativa sul Codice Identificativo Nazionale (CIN) riguarda la modalità di esposizione. Il decreto prevede che il CIN debba essere esposto in modo ben visibile all’esterno della struttura, nel rispetto delle eventuali norme urbanistiche e paesaggistiche. Tuttavia, in molti casi, l’esposizione del CIN può incontrare ostacoli legati a restrizioni condominiali o regolamentari. In questi casi, è possibile valutare soluzioni alternative, purché l’obbligo di visibilità sia comunque garantito.
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Per chiarire i dubbi interpretativi, il Ministero del Turismo ha aggiornato le proprie FAQ. Tra le altre cose, le FAQ confermano l’obbligo di esposizione del CIN e sottolineano l’importanza della verifica da parte dei portali online, come Airbnb, che sono tenuti a rimuovere gli annunci non conformi. Anche gli intermediari immobiliari sono soggetti a questi obblighi.
CIN: un traguardo quasi raggiunto, ma molte sfide restano
A oggi, oltre 230.000 strutture ricettive hanno ottenuto il Codice Identificativo Nazionale (CIN), un risultato che dimostra l’impegno del settore nel rispetto delle nuove normative. Tuttavia, le difficoltà tecniche riscontrate nell’utilizzo della piattaforma stanno rallentando il raggiungimento dell’obiettivo finale. Molti operatori stanno ancora faticando a completare la procedura di registrazione.
Le associazioni di categoria hanno chiesto al Ministero del Turismo di valutare una proroga dei termini per l’ottenimento del CIN, al fine di consentire a tutti gli operatori di adeguarsi senza ulteriori difficoltà.
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