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Stai compravendendo un immobile e quest’ultimo non possiede l’agibilità? Fai attenzione!
La discrepanza tra normativa e giurisprudenza spesso lascia interpretazioni fra i professionisti del settore tra cui anche i Notai che al fine di rogitare in tranquillità, richiedono il reperimento, l’aggiornamento o la nuova richiesta dell’agibilità, specie dopo il “Renziano” Decreto del Fare (L. 98/2013) che ha previsto l’agibilità parziale su singole unità immobiliari.
Spesso i soggetti coinvolti in una compravendita non riescono a capire perché ad oggi, rispetto ad anni fa avviene da parte dei Notai questa richiesta, volta comunque a tutelare le parti.
- Agibilità Roma: che cos’è il certificato di agibilità
- Che differenza c’è tra Agibilità, Abitabilità (e la nuova SCAg)?
- Quando si richiede il Certificato di Agibilità?
- Agibilità parziale di un immobile
- Agibilità Roma: L’agibilità per vendere casa
- Cosa fare se manca il certificato di agibilità?
- Agibilità in atto: La responsabilità del notaio
- Cosa serve per richiedere il Certificato di Agibilità?
- Agibilità a Roma per immobili oggetto di Condono Edilizio
- Come sapere se l’immobile ha l’agibilità?
Sono diverse le guide e gli articoli presenti su internet che trattano il tema dell’agibilità a Roma, ma questi, per la maggior parte hanno un lessico più orientato verso la materia tecnica piuttosto che a “privati“, tralasciando in parte alcuni aspetti importanti, risultando di difficile comprensione per il cittadino che ovviamente non possiede sempre spiccate competenze tecniche.
Ci vengono recapitate molte richieste di cittadini, nonché di professionisti della vendita del settore Immobiliare (come gli agenti immobiliari o Consulenti Immobiliari) che ci contattano per capire meglio come trattare questa problematica all’interno di una compravendita. Con questo articolo andremo ampiamente a trattare un’importante argomentazione tecnica relativa all’argomento della compravendita immobiliare, ovvero, il tema della presenza o meno dell’agibilità (a Roma). Inoltre consiglieremo ciò che va chiarito tra le parti già in fase di offerta preliminare e/o compromesso di compravendita, al fine di non commettere errori.
Agibilità Roma: che cos’è il certificato di agibilità
L’agibilità è un certificato relativo ad un edificio o ad una porzione di esso, che si esegue al termine dell’attività edilizia. L’agibilità di un immobile viene rilasciata dal Comune ed attesta la sussistenza di determinate caratteristiche di in un immobile, circa le delle condizioni di:
- Igiene
- Salubrità
- Sicurezza
- Risparmio Energetico
- Conformità al Progetto edilizio legittimato (Conformità Urbanistica ed Edilizia)
Che differenza c’è tra Agibilità, Abitabilità (e la nuova SCAg)?
Come premesso, è necessaria una ricostruzione storica normativa (seppur complessa) al fine di capire al meglio la differenza normativa tra Abitabilità ed Agibilità, ad oggi trasformata in Segnalazione Certificata di Agibilità (cosiddetta SCAg).
La prima Legge Sanitaria del 1888, prevedeva inizialmente (seppur ancora in maniera del tutto embrionale), la materia sanitaria in senso ampio quali i servizi igienici, professioni sanitarie, igiene alimentare ecc. , ma soprattutto per ciò che interessa il suolo costruito ed abitato.
Nascita del concetto di Abitabilità – Regio Decreto n. 1265 del 1934
A seguito della Prima Legge Sanitaria di cui sopra, l’allora Stato Italiano sotto regime, ha perfezionato la normativa sanitaria (anche e soprattutto in merito agli edifici abitati) con la scrittura del Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con Regio Decreto n. 1265 del 1934, per quanto concerne il concetto di abitabilità degli edifici, nel quale è certamente rilevante il seguente articolo:
- Art. 220 – I progetti per le costruzioni di nuove case, urbane o rurali, quelli per la ricostruzione o la sopraelevazione o per modificazioni, che comunque possono influire sulle condizioni di salubrità delle case esistenti, debbono essere sottoposti al visto del podestà, che provvede previo parere dell’ufficiale sanitario e sentita la Commissione edilizia.
(poi abrogato dall’articolo 136 del d.P.R. n. 380 del 2001)
- Art. 221 – Gli edifici o parti di essi indicati nell’articolo precedente non possono essere abitati senza autorizzazione del podestà (o meglio il Sindaco come da successive modificazioni L. 828/1982), il quale la concede quando, previa ispezione dell’ufficiale sanitario o di un ingegnere a ciò delegato, risulti che la costruzione sia stata eseguita in conformità del progetto approvato, che i muri siano convenientemente prosciugati e che non sussistano altre cause di insalubrità.
(Successivamente abrogato dal DPR 380/01).
In brevi parole, già nel 1934 viene chiaramente definito che: non possono essere abitate le unità immobiliari senza autorizzazione (abitabilità).
Precisazione urbanistico-edilizia
Il sopracitato Regio Decreto n. 1265 del 1934 all’art. 220 parla di progetti in maniera “vaga” dal momento che nel 1934 in Italia, non esisteva ancora la materia urbanistica omogeneamente definita per tutto il territorio nazionale, introdotta poi nel ’42 dalla L. 1150/1942 (Prima Legge Urbanistica).
In sintesi, in Italia è nata prima la materia sanitaria negli edifici a tutela del suolo abitato e poi quella urbanistica ed edilizia.
Tralasciamo nel presente articolo la ricostruzione del panorama normativo edilizio urbanistico per il quale servirebbe decisamente un articolo a parte (se non un libro! 😊).
Tuttavia ricordiamo, come chiarito con il comma 1-bis, dell’art. 9-bis del DPR 380/01 (modificato con il D.L. 76/2020) che lo stato legittimo degli immobili viene così normato:
Lo stato legittimo dell’immobile o dell’unità immobiliare è quello stabilito dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o che ne ha legittimato la stessa e da quello che ha disciplinato l’ultimo intervento edilizio che ha interessato l’intero immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali. Per gli immobili realizzati in un’epoca nella quale non era obbligatorio acquisire il titolo abilitativo edilizio, lo stato legittimo è quello desumibile dalle informazioni catastali di primo impianto, o da altri documenti probanti, quali le riprese fotografiche, gli estratti cartografici, i documenti d’archivio, o altro atto, pubblico o privato, di cui sia dimostrata la provenienza, e dal titolo abilitativo che ha disciplinato l’ultimo intervento edilizio che ha interessato l’intero immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali. Le disposizioni di cui al secondo periodo si applicano altresì nei casi in cui sussista un principio di prova del titolo abilitativo del quale, tuttavia, non sia disponibile copia.
Art. 9-bis, comma 1-bis, DPR 380/2001
Ritorniamo sull’argomento principale.
Nascita del Certificato di Abitabilità – D.P.R. 425 del 1994
Nell’art. 4 del DPR 425/1994 viene riscritta la precedente norma, sancendo il procedimento per il rilascio dell’abitabilità e precisamente al comma:
- 1 – Affinché gli edifici, o parti di essi, (indicati nell’art. 220 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265), possano essere utilizzati, è necessario che il proprietario richieda il certificato di abitabilità al sindaco, allegando alla richiesta:
- il certificato di collaudo,
- la dichiarazione presentata per l’iscrizione al catasto dell’immobile (accatastamento),
- dichiarazione del direttore dei lavori che deve certificare (sotto la propria responsabilità), la conformità rispetto al progetto approvato,
- l’avvenuta prosciugatura dei muri,
- la salubrità degli ambienti.
Il Certificato di Abitabilità viene sostituito dal Certificato di Agibilità
Con l’introduzione del Testo Unico dell’Edilizia (D.P.R. 380/01) vengono abrogati gli articoli che abbiamo sviscerato sopra di cui al DPR n. 425/1994 ed il “vecchio” Regio Decreto del 1934 di cui all’art. 221.
Viene introdotto il Certificato di Agibilità e precisamente al D.P.R. 380/01 troviamo i seguenti articoli:
l’Art. 24 – Agibilità – (articolo così sostituito dall’art. 3 del d.lgs. n. 222 del 2016) comma:
- Il certificato di agibilità attesta la sussistenza delle condizioni di:
- sicurezza,
- igiene,
- salubrità,
- risparmio energetico degli edifici,
- degli impianti negli stessi installati,
- nonché la conformità dell’opera al progetto presentato
- Il certificato di agibilità viene rilasciato dal dirigente o dal responsabile del competente ufficio comunale con riferimento ai seguenti interventi:
- nuove costruzioni;
- ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali;
- interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di cui al comma 1
L’Art. 25 – Procedimento di rilascio del certificato di agibilità – (poi abrogato successivamente dall’art. 3 del d.lgs. n. 222 del 2016)
Per il rilascio era previsto apposito provvedimento, e comunque la formalizzazione del titolo attraverso il previsto silenzio assenso.
Il Certificato di Agibilità viene sostituito dalla Segnalazione Certificata di Agibilità
Con il Il D.Lgs. 222/2016 il Certificato di Abitabilità viene sostituito dalla Segnalazione Certificata di Agibilità, quest’ultima semplificata con l’acronimo SCAg.
Gli articoli che abbiamo visto precedentemente sono stati modificati (art. 24 del DPR 380/01) ed abrogati (art. 25 del DPR 380/01).
La SCAg andrà presentata entro quindici giorni dall’ultimazione dei lavori di finitura dell’intervento (pena una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 77 a euro 464).
Il cambiamento più significativo è sicuramente nel procedimento, dove l’allora certificato di agibilità veniva rilasciato dal Comune, mentre ad oggi è totalmente assimilabile ad un procedimento amministrativo mediante SCIA (difatti è la SCAg è l’acronimo di Segnalazione Certificata di Agibilità) che avviene sotto responsabilità del proprietario/costruttore ed il tecnico.
Inoltre, essendo assoggettabile a SCIA è ovviamente sottoposta a procedimento amministrativo di cui agli articoli 19 e 20 della L. 241/1990. Questo è importante ai fini del rilascio dell’agibilità, in quanto l’amministrazione una volta presentata e protocollata la SCAg, avrà 60 giorni di tempo per controllare che l’istanza sia corretta e richiedere ulteriori integrazioni per eventuali documenti mancanti.
Come chiarito dalla norma (che come visto in precedenza risultava esistente già dal 2001), è fondamentale la centralità del ruolo di un tecnico abilitato che dovrà dichiarare ed attestare sotto la propria responsabilità:
- la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente,
- la conformità dell’opera al progetto presentato.
Inoltre, nella Guida della SCAg di Roma viene ulteriormente chiarito:
L’agibilità è indispensabile per l’uso dell’immobile
Fonte: Comune di Roma – Guida SCAg pag. 2
Vedremo più avanti perché ai fini della compravendita di un immobile privo di agibilità questo è importante da sapere e/o gestire quanto prima.
Quando si richiede il Certificato di Agibilità?
Come abbiamo visto, secondo l’art. 24 del DPR 380/01 che prevedeva inizialmente il Certificato di Agibilità, ad oggi Segnalazione Certificata di Agibilità – SCAg (sostituito dall’art. 3 del d.lgs. n. 222 del 2016), prevede l’agibilità degli edifici per:
- Le nuove costruzioni;
- Edifici esistenti o porzioni di essi per i quali non è stata mai presentata Domanda di Agibilità ai sensi del Regio Decreto n. 1265 del 1934 (come chiarito anche dalla Guida alla Compilazione della SCAg del Comune di Roma)
- Ricostruzioni o soprelevazioni totali o parziali;
- Interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e/o unità immobiliari e degli impianti negli stessi installati.
Per quest’ultimo, lasciando ampia interpretazione il Comune di Roma si è espresso con apposita Guida alla Compilazione della SCAg, le quale fa rientrare in tale casistica:- variata distribuzione interna che influisca sulle condizioni del sopracitato comma 1. dell’art. 24 del D.P.R. 380/2001;
- accorpamento di unità immobiliari;
- frazionamento di unità immobiliari;
- cambi di destinazione d’uso con o senza opere all’interno della stessa categoria.
Agibilità parziale di un immobile
Agibilità Roma: Quando può essere richiesta l’agibilità parziale e per quali casi nello specifico?
Prima del 2013 l’agibilità poteva essere rilasciata per l’intero fabbricato, con la L. 98/2013 (il Renziano “Decreto del Fare”) ha introdotto delle modifiche al testo unico dell’edilizia prevedendo l’agibilità parziale per “singoli edifici”, “singole porzioni della costruzione” o per “singole unità immobiliari” e precisamente:
– per “singoli edifici” o “singole porzioni” della costruzione, purché funzionalmente autonomi, qualora siano state realizzate e collaudate le opere di urbanizzazione primaria relative all’intero intervento edilizio e siano state completate e collaudate le parti strutturali connesse, nonché collaudati e certificati gli impianti relativi alle parti comuni ai sensi dell’art. 24, comma 4 lettera a) del D.P.R. 380/2001;
– per “singole unità immobiliari”, purché siano completate e collaudate le opere strutturali connesse, siano certificati gli impianti e siano completate le parti comuni e le opere di urbanizzazione primaria dichiarate funzionali rispetto all’edificio oggetto di agibilità parziale ai sensi dell’art 24, comma 4 lettera b) del D.P.R. 380/2001.
Fonte: Comune di Roma – Guida SCAg pag. 2
Fate molta attenzione!
Eseguire l’agibilità parziale ad ogni modo non è una cosa semplice, in quanto:
Si devono rispettare le normative di cui sopra non solo per la parte esclusiva (singola unità), ma di tutte le parti comuni dell’edificio.
Agibilità Roma: L’agibilità per vendere casa
Come abbiamo visto nella premessa tecnica:
Già era previsto dal 1934 che gli edifici o parti di essi non possono essere abitati senza autorizzazione del Sindaco. Il concetto di ipotetico inutilizzo del bene per l’assenza di agibilità è focale nel discorso della compravendita.
L’antica norma in materia di controllo dell’attività urbanistico edilizia, la Legge. 47/85 e precisamente all’art. 40, comma 2, e il successivo Testo Unico dell’Edilizia, il DPR 380/01 e precisamente all’art. 46, regolano gli atti relativi ai trasferimenti immobiliari e prevedono che dal 1985, negli atti di compravendita immobiliare (atti tra vivi) devono essere necessariamente contenuti per dichiarazione del venditore:
- gli estremi del permesso di costruire o del permesso in sanatoria (il titolo edilizio pesante con cui l’immobile è stato legittimatamene edificato ed autorizzato), pena la nullità dell’atto!
- Inoltre, per le costruzioni iniziate anteriormente al 01/09/1967 (il famoso “ante 67” che ha fatto più danni in atti a Roma che una guerra! 😁), gli estremi della licenza edilizia possono essere omessi mediante una dichiarazione di atto notorio dalla parte venditrice (internamente o separatamente al testo dell’atto di trasferimento), dichiarando che l’opera oggetto di compravendita risulta essere iniziata in data anteriore al 01 settembre 1967.
In breve, la norma che regolamenta gli atti tra vivi si preoccupa (seppur in maniera formale ed assolutamente discutibile) di come è stato edificato l’immobile (titolo cosiddetto pesante anche in sanatoria) e se ci sono domande di condono edilizio in corso, ma tace totalmente su ciò che riguarda l’abitabilità e/o l’agibilità.
Possiamo tranquillamente affermare che, nessuna norma circa la validità del contratto di compravendita immobiliare regolamenta le ripercussioni circa la mancanza di un certificato di agibilità nel momento della stipula di un atto di trasferimento immobiliare.
Come sappiamo in Italia, spesso la normativa tecnica e la giurisprudenza civilistica vanno in contraddizione.
Ne parliamo subito!
Cosa comporta la mancanza del certificato di agibilità?
Come abbiamo visto nelle righe precedenti, non vi è alcuna legge che chiaramente preveda l’obbligo di indicazione in atto, o di rilascio/consegna dell’agibilità, ma la tendenza della giurisprudenza vede contrapposto il suo parere considerando l’agibilità come un requisito essenziale per l’uso dell’immobile che ne certifica l’utilizzo per un determinato uso (concetto previsto già dal Regio Decreto 1265 del 1934).
La Corte di Cassazione Civile con Sentenza n. 23157 del 11/10/2013, precisa che:
La consegna del certificato di abitabilità dell’immobile oggetto del contratto, ove questo sia un appartamento da adibire ad abitazione, pur non costituendo di per sé condizione di validità della compravendita, integra un’obbligazione incombente sul venditore ai sensi dell’art. 1477, terzo comma del c.c, attenendo ad un requisito essenziale della cosa venduta, in quanto incidente sulla possibilità di adibire legittimamente la stessa all’uso contrattualmente previsto
In altre parole, il venditore visto quanto stabilito dalla giurisprudenza, ha l’obbligo di dare all’acquirente la documentazione dell’immobile (tra cui l’agibilità).
La Cassazione ha inoltre evidenziato (con sentenza n. 24386 del 08/02/2016) che la compravendita di un immobile sprovvisto di agibilità può configurare una vendita di cosa “in parte o del tutto diversa” da quella accordata nel contratto (c.d. compravendita aliud pro alio), dando modo all’acquirente di poter rifiutare di firmare il rogito, anche qualora abbia già stipulato il contratto preliminare. (Ovviamente va sempre valutato caso per caso circa la gravità della situazione)
Attenzione quindi a non chiarire sin da subito l’esistenza o meno dell’agibilità del fabbricato in una compravendita e/o promessa di vendita.
Cosa fare se manca il certificato di agibilità?
Il primo passo, anche se seguiti da un Notaio, è sicuramente incaricare un Tecnico abilitato competente in materia che potrà controllare l’esistenza dei documenti necessari per l’ottenimento dell’agibilità.
(vedremo successivamente la documentazione necessaria per richiedere l’agibilità e come verificare l’esistenza dell’agibilità a Roma)
Ovviamente la buona fede contrattuale e gli accordi preliminari sono fondamentali in questa casistica.
E’ stato oggetto di discussione ed ampiamente analizzato, che:
Per esonerare la parte venditrice dall’obbligo di consegna/presenza dell’agibilità sia necessaria una certificazione tra le parti con idonea dichiarazione dell’acquirente che prende atto dell’assenza dell’agibilità od irreperibilità della stessa.
Importante!
Tale dichiarazione deve possibilmente essere chiara e definita, dal preliminare di vendita fino all’atto definitivo (meglio se chiarito sin dalla proposta, qualora non fosse preliminare di vendita).
Difatti, nonostante la linea più severa delle Corti, tale adempimento (l’assenza dell’agibilità) sarebbe un obbligo derogabile mediante un accordo sancito tra le parti.
Non implica esonero dell’obbligo di consegna del certificato la mera conoscenza da parte del compratore della mancanza di tale documentazione all’atto della stipula, occorrendo, invece, una dichiarazione espressa in tal senso: v. Cass., 25.2.2002, n. 2729, cit.; Cass., 28.3.2001, n. 4513 cit.; Cass., 3.7.2000, n. 8880 Cass., 4.11.1995, n. 11521.
Fonte: https://www.altalex.com/
Attenzione però! Seppur mediante un accordo tra le parti, un’immobile privo di agibilità potrebbe inoltre essere soggetto ad un deprezzamento rispetto al valore del bene pattuito:
- sia per il mancato utilizzo (come da normativa),
- che per le spese eventualmente necessarie all’ottenimento dell’agibilità.
Il consiglio finale è quello di ben identificare la presenza o meno dell’agibilità e come trattarla.
Agibilità in atto: La responsabilità del notaio
Il ruolo del Notaio in una compravendita immobiliare non riveste obblighi di controllo relativi alla materia urbanistica (come abbiamo visto in precedenza citando la Legge. 47/85 ed il successivo DPR 380/01), ma detiene il compito di far rispettare le leggi appena menzionate affinché che il contratto sia valido, inoltre ha il dovere di richiedere le informazioni e/o documentazioni necessarie al fine di poter riportare la dichiarazione obbligatoria in atto relativamente la materia edilizia ed urbanistica (sotto dichiarazione e responsabilità del venditore).
Tra l’altro è usuale che i studi notarili si avvalgano di professionisti tecnici (Architetti, Geometri od Ingegneri) appunto perché non pienamente conoscenti della materia tecnica ed urbanistica, ricoprendo propriamente la figura di pubblico ufficiale informando pertanto le parti di quanto detto finora qualora fossero ignari dei rischi.
Il tutto come meglio specificato dal Consiglio del Notariato con Studio n. 83-2018/P alla pagina 17 a firma del Dott. Giuseppe Trapani.
Cosa serve per richiedere il Certificato di Agibilità?
La Documentazione necessaria per l’ottenimento dell’agibilità
Essendo dal 2016 non più rilasciato direttamente dal Comune, ma essendo una Segnalazione Certificata (SCAg) da parte di un tecnico, il consiglio principale è sicuramente quello di affidarvi ad un tecnico preparato in materia. Sappiate bene che la materia tecnica è molto vasta, e non sempre è sufficiente avere un timbro professionale, ma la specializzazione tecnica e l’aggiornamento professionale (in continua evoluzione) è di fondamentale importanza.
Secondo la normativa al comma 5, dell’art. 24 del DPR 380/01, la documentazione richiesta per l’agibilità a è la seguente:
a) attestazione del direttore dei lavori o, qualora non nominato, di un professionista abilitato che assevera la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1;
b) certificato di collaudo statico di cui all’articolo 67 ovvero, per gli interventi di cui al comma 8-bis del medesimo articolo, dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori;
c) dichiarazione di conformità delle opere realizzate alla normativa vigente in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche di cui all’articolo 77, nonché all’articolo 82;
d) gli estremi dell’avvenuta dichiarazione di aggiornamento catastale;
e) dichiarazione dell’impresa installatrice, che attesta la conformità degli impianti installati negli edifici alle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico prescritte dalla disciplina vigente ovvero, ove previsto, certificato di collaudo degli stessi.
Il discorso documentazione per l’ottenimento dell’agibilità è molto vasto (servirebbe un’articolo dedicato). Sicuramente il reperimento e/o la produzione della documentazione tecnica necessaria per l’ottenimento dell’agibilità è uno degli aspetti complessi di tale argomento.
Consiglio tuttavia di farvi consigliare dal tecnico professionista la documentazione necessaria da produrre e/o reperire in base all’epoca di costruzione dell’edificio.
Inoltre, per i più curiosi ed esperti, la guida di Roma Capitale è senz’altro esaustiva in tal senso. (Scopri di più sulla Guida SCAg del Comune di Roma – al punto 8 pagg. 8,9,10)
Agibilità a Roma per immobili oggetto di Condono Edilizio
Nella casistica in cui l’edificio per il quale si richiede l’agibilità comprenda una o più unità per le quali è stato rilasciato titolo edilizio in sanatoria (condono edilizio), la procedura idonea per la domanda di agibilità avviene attraverso l’Ufficio Condono Edilizio di Roma (Rilascio Certificato di Agibilità ex art. 35 della L. 47/85).
Diverse sono le possibilità in cui possiamo ricadere nella seguente casistica e dover presentare la domanda presso l’ufficio condono.
E’ ovviamente opportuno consultare un tecnico al fine di comprendere dove andrà presentata l’agibilità e se ricadiamo nel Certificato ex art. 35 della L 47/85 (la cosiddetta “agibilità di condono”)
Come sapere se l’immobile ha l’agibilità?
All’interno del portale di Roma Capitale (Sportello Unico Edilizia – SUE) è prevista la consultazione dell’archivio delle agibilità (ex abitabilità) rilasciate dal Comune di Roma, il tutto ovviamente online.
Clicca qui per accedere al portale di Roma Capitale dell’archivio Agibilità.
Anche qui più che mai… Attenzione!
Anche in questa fase, farvi coadiuvare da un tecnico, è indispensabile per cercare l’esistenza dell’agibilità, che ricordiamo, non sempre è facile da trovare all’interno del portale telematico.
I campi di ricerca più utilizzati sono il richiedente e l’indirizzo, purtroppo però questi dati (il più delle volte) nascondono delle insidie, ovvero:
- Cercare l’agibilità per richiedente preclude il fatto di sapere chi fosse il costruttore od il primo richiedente della richiesta di Agibilità (informazioni che il più delle volte implicano una ricerca a monte);
- Cercare l’agibilità per indirizzo non sempre è una buona scelta. La toponomastica di Roma nel corso degli anni ha ovviamente subito variazioni e questo potrebbe portare fuori strada per la ricerca stessa.
Ultimo consiglio
Prima di iniziare una trattativa, prima di firmare un preliminare, prima di arrivare all’atto, controllate l’esistenza dell’agibilità.
Se quest’ultima non esiste, non contattate soltanto il vostro notaio di fiducia, ma un tecnico competente in materia per gestire l’assenza dell’agibilità (sia dal punto di vista contrattuale che urbanistico ed edilizio)
P.S.: Farlo troppo tardi potrebbe essere rischioso.
Rimaniamo certamente a completa disposizione per domande o consulenze tecniche in merito all’argomento.