Aliquota del 26% sugli immobili venduti oggetto di Superbonus

Newsletter

Aliquota del 26% sugli immobili venduti oggetto di Superbonus

Aliquota del 26% sugli immobili venduti oggetto di Superbonus

Aliquota del 26% sugli immobili venduti oggetto di Superbonus

Come funziona l’aliquota prevista dalla Legge di Bilancio del 2024 per gli immobili ristrutturati con il Superbonus.

La Legge di Bilancio del 2024, in vigore dal 1° gennaio 2024, ha introdotto importanti cambiamenti nella gestione fiscale delle plusvalenze derivanti dalla vendita di immobili che hanno beneficiato del Superbonus.

Queste nuove modifiche normative rappresentano più di un attenzione per il mercato immobiliare e per i contribuenti, stabilendo un quadro fiscale decisamente restringente e svantaggioso per le vendite di immobili ristrutturanti con il c.d. Superbonus.

Nuove Disposizioni nel TUIR

Dall’ultima delle di Bilancio, una delle modifiche più significative è l’introduzione di una nuova disposizione nel Testo Unico sulle Imposte sui Redditi (TUIR). dove all’articolo 67, comma 1, lettera b-bis“, ora specifica:

  • le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili, in relazione ai quali il cedente o gli altri aventi diritto hanno eseguito gli interventi agevolati (con c.d. Superbonus), di cui all’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Queste plusvalenze si applicano a beni ceduti entro dieci anni dal completamento degli interventi, escludendo gli immobili acquisiti per successione e quelli utilizzati come abitazione principale del cedente o dei suoi familiari per la maggior parte dei dieci anni antecedenti alla vendita.

Determinazione Calcolo della Plusvalenza

Una revisione significativa è stata apportata all’articolo 68, comma 1, del TUIR. La normativa prevede ora che la determinazione di una plusvalenza, fondamentale per l’applicazione dell’aliquota Superbonus, sia basata sulla differenza tra il ricavo ottenuto nell’anno fiscale e il costo iniziale di acquisizione o costruzione dell’immobile venduto. A questo si aggiungono tutte le spese connesse direttamente all’immobile. Inoltre, per gli immobili ricevuti in donazione, il costo considerato ai fini del calcolo sarà quello sostenuto originariamente dal donatore.

Imposte Sostitutive e Certezza Fiscale

Si è stabilito, in conclusione, che le plusvalenze generate dalla vendita di beni immobili possano essere soggette a un’imposta sostitutiva del reddito fissata al 26%, come delineato nell’articolo 1, comma 496, della legge finanziaria del 2006 (legge n. 266 del 2005). Questa specifica imposta si applicherà in particolare alle cessioni onerose di immobili che sono stati acquistati o costruiti negli ultimi cinque anni, come già chiarito in precedenza.

Queste importanti novità legislative, sono effettive per le vendite realizzate a partire dal 1° gennaio 2024.

Impatto sul Mercato Immobiliare

Questo cambiamento normativo ha un impatto significativo sul mercato immobiliare, disincentivando la vendita di immobili ristrutturati con il Superbonus. La nuova normativa fiscale rende certamente più difficile la speculazione in tal senso, pur penalizzando tutti i proprietari che hanno eseguito.

Immagine di rawlpixe.com su Freepik

Aliquota del 26% sugli immobili venduti oggetto di Superbonus

Redazione STV

Hai problemi tecnici con l'argomento trattato in questo articolo?

Stai cercando un Tecnico (Geometra o Architetto) per risolvere i problemi catastali ed urbanistici?

Lo Studio Tecnico Varrà è Specializzato in Consulenza:

Puoi contattarci quando vuoi,

Ai clienti provenienti da canali online offriamo come bonus

Una consulenza dedicata gratuita!

Richiedi Informazioni

Hai fretta? Chiamaci

al numero dedicato

Non siamo disponibili?

Ti interessano queste News?

Iscriviti alla nostra Newsletter relativa al settore Immobiliare ed Edilizio

Lavoriamo continuamente per informare chi ha problemi tecnici sugli immobili.

Se hai trovato l'articolo interessante, puoi aiutarci a diffonderlo tramite le seguenti azioni: