Aprire un attività commerciale o artigianale nel Centro Storico di Roma è possibile? Non sempre! Scopri quali sono le limitazioni prima di avviare un attività a Roma.
Premesse:
- Dal 17/04/2018 con Deliberazione n° 47/2018 viene introdotto il “Regolamento per l’esercizio delle attività commerciali ed artigianali nel territorio della Città Storica”, che inserisce delle limitazioni per le nuove attività commerciali ed artigianali, rendendo tuttavia in genere sempre possibile (salvo fuori ambiti) il Subingresso.
- Successivamente è stato necessario modificare il predetto “Regolamento”, nuovamente approvato con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 49 del 25 Giugno 2019 in quanto il parziale annullamento della precedente DAC 47/2018 disposto dal TAR Lazio, Sez. Seconda Ter degli Artt. 5, comma 4, 8, comma 1 e 12, comma 4 (sentenze n. 5321 del 26 aprile 2019, nn. 5581, 5588 e 5614 del 3 maggio 2019, n. 5730 del 7 maggio 2019).
- Con la Deliberazione 37/2022, viene “confermato” il Regolamento in quanto dall’iniziale concezione prevista dall’iniziale DAC 47/2018 prevedeva nell’area del sito UNESCO delle “Norme Transitorie” (secondo l’art. 14, comma 1 della DAC 47/2018) che ponevano il divieto di apertura di nuove attività di vendita al dettaglio di generi appartenenti al settore alimentare in forma di esercizio di vicinato e l’apertura di nuove attività artigianali della tipologia alimentare per un periodo di anni 3 (tre) a far data dall’entrata Regolamento (esecutivo dal 14/05/2018). Pertanto, scaduti i tre anni era necessario chiarire se il Regolamento fosse in essere, con particolare riferimento per il Sito UNESCO.
- Il 30/05/2023 avviene la definitiva approvazione della Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 109 del 30 maggio 2023 (ultima revisione a tutt’oggi ufficiale) che abroga tutte le precedenti delibere sopramenzionate, riordina la norma e riconferma le limitazioni per le attività commerciali ed artigianali nella Città Storica di Roma. All’interno dell’Allegato “A” vede il completo e definitivo “Regolamento per l’esercizio delle attività commerciali ed artigianali nel territorio della Città Storica” che di seguito approfondiremo.
Qual è l’oggetto e quali sono le finalità del Regolamento
Il tutto è definito dall’articolo 1 del “Regolamento per l’esercizio delle attività commerciali ed artigianali nel territorio della Città Storica”. Le presenti norme regolamentano l’esercizio delle attività commerciali ed artigianali:
- nella Città Storica, così come definita dal Nuovo Piano Regolatore Generale, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 12 febbraio 2008;
- nell’area del Centro Storico Patrimonio Mondiale UNESCO, così come individuata con la Convenzione sul Patrimonio dell’Umanità adottata dalla Conferenza Generale dell’UNESCO di Parigi nel 1972 e Atto della Commissione – Parigi 1-5 settembre 1980 e successive integrazioni e nei singoli Rioni che ricadono, anche parzialmente, nel Sito UNESCO – Vedi confini UNESCO.
La disciplina di cui al presente Regolamento persegue le finalità di promozione delle attività commerciali e artigianali nella più ampia tutela dell’ambiente urbano.
Come funziona il Regolamento delle attività commerciali ed artigianali nella Città Storica?
Al fine di semplificare la comprensione della Deliberazione 109/2023, ho creato un’apposita mappa mentale. Questo “strumento” (se così possiamo definirlo), permette di capire immediatamente, a colpo d’occhio, se le nuove aperture di attività commerciali od artigianali rientrano nel regolamento del territorio della Città Storica. Inoltre, in base alle casistiche, è possibile comprendere se vi sono limitazioni o disposizioni a cui fare attenzione.
N.B.: Questo schema è puramente esemplificativo e vuole fornire chiarimenti ed informazioni. Ovviamente, non può sostituire una consulenza tecnica e/o amministrativa necessaria per comprendere la casistica in applicazione alle 36 pagine della Deliberazione 109/2023, nonché alle Delibere precedenti e le molte casistiche possibili.
Esaminando la mappa mentale che sintetizza la Deliberazione 109/2023, è evidente che il primo passo è:
Come capire se ricado nelle limitazioni del Regolamento (DAC 109/2023)?
Per determinare se un’attività commerciale o artigianale rientra nel “Regolamento per l’esercizio delle attività commerciali ed artigianali nel territorio della Città Storica”, è essenziale verificare se l’immobile oggetto di nuova apertura si trovi o meno in una zona del Piano Regolatore Generale (PRG) classificata come “Città Storica”. Ci sono tre possibili scenari:
- L’immobile si trova nel PRG di Città Storica e all’interno del perimetro del Sito UNESCO.
- L’immobile si trova nel PRG di Città Storica, ma al di fuori del perimetro del Sito UNESCO.
- L’immobile non è compreso nel PRG di Città Storica.
Per effettuare questa verifica non è semplice: richiede la consultazione accurata del PRG vigente di Roma Capitale, l’identificazione dell’immobile sulla tavola corrispondente, la comprensione di quale tessuto (da T1 a T10) sia attribuibile all’immobile, ed inoltre se lo stesso si trova o meno all’interno del Sito UNESCO.
N.B.: Dato che questa operazione è complessa, si raccomanda di ricorrere all’assistenza di un tecnico esperto che possa fornire una consulenza dettagliata sul tessuto di PRG e stabilire così se l’immobile rientra o meno nella Deliberazione n° 109/2023, passaggio cruciale per procedere correttamente.
Quali sono i tessuti del PRG di Roma rientranti nella Città Storica che sono soggetti a limitazioni?
All’interno del Titolo IV del Regolamento, l’articolo 9, denominato “l’applicazione delle norme di tutela”, riveste un ruolo cruciale poiché stabilisce quali tessuti di PRG sono soggetti a limitazioni e quali no. Secondo l’articolo:
- Le prescrizioni volte alla tutela e incentivazione delle attività commerciali e artigianali previste dal presente titolo, si applicano ai Tessuti T1, T2, T3, T4, T5, ovunque localizzati nella Città Storica, e T6 ove localizzato all’interno del perimetro del Sito UNESCO.
- Le prescrizioni di cui al comma 1, non si applicano ai Tessuti da T6, ove localizzato al di fuori del Sito UNESCO, a T10 ovunque localizzati nella Città Storica per i quali si applicano comunque le disposizioni di cui al precedente Titolo III.
In sintesi, (consiglio di visionare la mappa mentale per aiutarvi a comprendere meglio) questi sono i tessuti di Città Storica che sono soggetti a limitazioni e disposizioni, o meno:
- Zona di PRG di Città Storica all’interno del Sito UNESCO (Tessuti da T1 a T6): si devono rispettare non solo le limitazioni imposte dal Regolamento (DAC 109/2023), in particolare vedi Titolo IV, ma anche le ulteriori prescrizioni per gli immobili ricadenti all’interno perimetro UNESCO meglio chiarite all’art. 14, vedi anche “norme transitorie” al Titolo VI.
- Zona di PRG di Città Storica al di fuori del Sito UNESCO (Tessuti da T1 a T5): si devono rispettare le limitazioni imposte dal Regolamento (DAC 109/2023), in particolare il Titolo IV, oltre alle “norme transitorie” al Titolo VI.
- Zona di PRG di Città Storica al di fuori del Sito UNESCO (Tessuti da T6 a T10): non sono applicate le limitazioni delle norme di tutela né le prescrizioni sulle “attività tutelate e vietate”. È possibile avviare liberamente attività commerciali o artigianali, ma occorre comunque adempiere alle disposizioni del Titolo III.
Cosa vuol dire Attività Tutelate e quali sono?
Nel caso in cui l’immobile si trovi in una delle prime due situazioni sopra descritte, ovvero:
- Zona di PRG di Città Storica all’interno del Sito UNESCO (Tessuti da T1 a T6)
- Zona di PRG di Città Storica al di fuori del Sito UNESCO (Tessuti da T1 a T5)
non è possibile aprire liberamente nuove attività commerciali o artigianali come nel resto della città. Tuttavia, è permesso autorizzare solamente le “attività tutelate” (art. 10), che approfondiremo, evitando inoltre quelle “attività espressamente vietate” (art. 13).
Più specificamente, dal 2018 (e successive delibere fino ad oggi) è consentito autorizzare solo le attività tutelate, oggi elencate all’interno del Titolo IV, Art. 10, comma 1 del Regolamento per l’esercizio delle attività commerciali ed artigianali nel territorio della Città Storica:
- a) vendita di prodotti del settore alimentare (Non sempre possibile nel Sito Unesco per via di ulteriori limitazioni e condizioni – Vedi Art. 14) lo approfonderemo successivamente;
- b) laboratori artigiani iscritti all’Albo di cui all’art. 15 della Legge Regionale n. 3/2015, ad esclusione delle attività di carrozzeria e autofficina per riparazione di auto (Non sempre possibile nel Sito Unesco per via di ulteriori limitazioni e condizioni – Vedi Art. 14) lo approfonderemo successivamente;
- c) vendita di prodotti di erboristeria;
- d) vendita di libri, anche abbinati a prodotti audiovisivi e a strumenti musicali;
- e) vendita esclusiva di articoli di cancelleria e di libri (cartolibreria);
- f) vendita di articoli religiosi e arredi sacri con esclusione dei souvenir diversi dagli oggetti di culto religioso;
- g) vendita di oggetti di antiquariato;
- h) galleria d’arte esercitata in forma esclusiva di esercizio commerciale ai sensi del D.Lgs. n. 114/1998 e ss.mm.ii., nel rispetto delle disposizioni di cui alla Legge n. 633/1941. La galleria d’arte nella quale si intenda svolgere l’attività accessoria di somministrazione di alimenti e bevande ai sensi dell’art. 18, comma 2, lett. a) del Regolamento di cui alla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 35/2010 si considera attività tutelata se esercitata in locali aventi una superficie di vendita non inferiore a 150 mq;
- i) filatelia e Numismatica;
- j) vendita di articoli per disegno, grafica, belle arti;
- k) vendita di giocattoli di marchi a diffusione nazionale ed internazionale, certificati CE e giochi d’epoca;
- l) vendita di fiori e piante;
- m) gioielleria intesa quale vendita di oggetti preziosi autorizzata ai sensi dell’art. 127 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza;
- n) “Negozi Storici” di cui alle Deliberazioni del Consiglio Comunale n. 130/2005 e n. 10/2010;
- o) vendita di prodotti di alta moda o di “prêt-à-porter” di marchi a diffusione nazionale e internazionale;
- p) vendita di elementi di arredo, articoli da regalo di marchi a diffusione nazionale e internazionale;
- q) vendita di tessuti, filati e passamaneria;
- r) vendita specializzata di articoli di ferramenta, di materiali per hobbistica svolta su almeno i ¾ (tre/quarti) della superficie destinata alla vendita, eventualmente abbinata alla vendita di articoli per la casa da effettuarsi su una superficie non superiore a ¼ (un/quarto) della superficie destinata alla vendita;
- s) profumeria;
- t) vendita di prodotti provvisti esclusivamente del marchio di certificazione di commercio equo e solidale;
- u) ciclofficina anche abbinata ad attività di vendita di biciclette;
- v) vendita di prodotti ecologici e biologici come da Regolamenti (CE) n. 834/2007 e
- n. 889/2008;
- w) parafarmacia intesa quale esercizio di vicinato che vende prodotti parafarmaceutici e che può vendere prodotti farmaceutici da banco o comunque non soggetti a prescrizione medica ai sensi della Legge 4 agosto 2006, n. 248, previa comunicazione al Ministero della Salute ed alla Regione;
- x) vendita di articoli sportivi.
Inoltre, il “sistema” di limitazioni si intensifica e viene ulteriormente dettagliato nei commi 2, 3 e 4 dell’art. 10, che sommariamente specificano:
- Comma 2: Le attività tutelate non possono essere svolte congiuntamente ad altre non tutelate. È permesso lo svolgimento dell’attività non tutelata di somministrazione di alimenti e bevande soltanto congiuntamente alle attività di vendita di libri e galleria d’arte (precedenti lettere “d” ed “h”);
- Comma 3: Se viene cessata un’attività tutelata, nei medesimi locali è consentita solo l’attivazione di un’altra attività commerciale o artigianale tutelata. Questo vincolo:
- non si applica se l’attività tutelata è stata esercitata per meno di due anni continuativi;
- decade se negli ultimi tre anni non è stata svolta un’attività tutelata.
- Comma 4: Nel caso specificato di cui al comma 3 (cessazione di attività tutelata), le attività tutelate non alimentari non possono essere sostituite da attività del settore alimentare o da laboratori artigianali alimentari.
Come si può osservare, tale Regolamento non è di semplice comprensione e a volte risulta persino “contorto”. Pertanto tengo a precisare che, queste disposizioni riportate nel presente articolo sono solo le principali ed inoltre sintetizzate. Non è possibile ipotizzare e riportare nel presente articolo tutte le casistiche possibili. Si consiglia pertanto, prima di avviare un’attività all’interno della Città Storica di Roma, di avviare una consulenza tecnica, nonché amministrativa al fine di valutare la fattibilità in base alle specifiche casistiche e alla tipologia di attività.
Ulteriori Limiti e Condizioni per le Attività nel Sito UNESCO
Per meglio distinguere e tutelare la “semplice” Città Storica di Roma ed il differente Centro Storico di Roma patrimonio UNESCO e dell’umanità, (come se non bastasse) sono state introdotte specifiche modifiche al Regolamento non presenti nelle precedenti delibere (DAC 47/2018 e DAC 49/2019). Tali modifiche ed innovazioni sono raccolte nel Titolo V “Disciplina delle attività commerciali e artigianali nell’area del Sito UNESCO”, in particolare nell’articolo 14 “Disciplina speciale delle attività tutelate”.
Sinteticamente, elenco di seguito in maniera esemplificata i commi 1, 2, 3, 4 e 5 del suddetto art. 14 riportanti le ulteriori limitazioni e condizioni:
- Nell’area del Sito UNESCO è vietata l’apertura di attività commerciali ed artigianali non tutelate, anche tramite trasferimento da aree esterne al Sito UNESCO diverse dalle attività tutelate (di cui all’art. 10).
- Condizioni e Limitazioni per l’apertura di attività di vendita al dettaglio nel settore alimentare (art. 10, comma 1, lett. a) nell’area del Sito UNESCO:
- Il locale deve avere una superficie di vendita non inferiore a 100 mq su un unico livello.
- Inoltre non deve essere presente nel locale uno sportello ATM e l’attività non può essere combinata con servizi come “money change”, “phone center”, “internet point” e “money transfer”.
- Condizioni e Limitazioni per l’apertura di laboratori artigianali alimentari (art. 10, comma 1, lett. b) nell’area del Sito UNESCO:
- Il locale deve avere una superficie non inferiore a 80 mq su un unico livello.
- L’impresa deve essere iscritta all’Albo delle Imprese Artigiane, tale iscrizione deve essere comunicata al SUAP del Municipio competente entro 90 giorni dalla presentazione della SCIA. Decorso il termine senza l’iscrizione all’Albo, l’attività sarà considerata non tutelata.
Come si può osservare, tale Regolamento non è di semplice comprensione e a volte risulta persino “contorto”. Pertanto tengo a precisare che, queste disposizioni riportate nel presente articolo sono solo le principali ed inoltre sintetizzate. Non è possibile ipotizzare e riportare nel presente articolo tutte le casistiche possibili. Si consiglia pertanto, prima di avviare un’attività all’interno della Città Storica di Roma, di avviare una consulenza tecnica, nonché amministrativa al fine di valutare la fattibilità in base alle specifiche casistiche e alla tipologia di attività.
Attenzione alle Dichiarazioni nella SCIA Commerciale
Il complesso sistema istituito nel 2018 pende come una spada di Damocle sugli immobili situati nella Città Storica, specialmente quelli nel Sito UNESCO. Questo non può essere ignorato al momento della presentazione della SCIA Commerciale, ovvero dell’avvio di attività presso il Comune di Roma. Nella modulistica del SUAP di Roma Capitale, per l’apertura di nuove attività commerciali e artigianali, è espressamente richiesta la tutela ai sensi dell’art. 10 del Regolamento normato dalla DAC 109/2023.
Tuttavia, fate attenzione: una volta presentata la SCIA, che è immediatamente efficace, potreste ricevere, anche dopo mesi, una lettera di “inefficacia alla SCIA presentata” secondo la L. 241/90, in quanto l’attività non è consentita ed è in contrasto con le norme locali di Roma Capitale. Se non si interviene tempestivamente, oltre al danno di avere affittato (o peggio acquistato) un locale non adatto, di aver pagato l’affitto in anticipo, caparre e mediazioni immobiliari, potrebbe aggiungersi anche il disagio di aver iniziato i lavori o anticipato soldi per mobilia o altro. Consiglio quindi di non sottovalutare mai questi aspetti amministrativi prima di intraprendere un’attività a Roma.