Bonus edilizi: Stop cessione per debiti fiscali sopra 100.000€

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Bonus edilizi: Stop cessione per debiti fiscali sopra 100.000€

Bonus edilizi: Stop cessione per debiti fiscali sopra 100.000€

Pubblicato il Dossier ANCE con i Chiarimenti del Fisco sul Divieto di Compensazione Orizzontale in Caso di Debiti Fiscali Scaduti Superiori a 100mila Euro

Dal 1° luglio 2024, entrano in vigore importanti novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2024 e dal Decreto Superbonus riguardanti la compensazione dei crediti fiscali. La Legge di Bilancio 2024 (art. 1, commi da 94 a 98, legge n. 213/2023) e i commi 2 e 3 dell’art. 4 del Decreto Superbonus (D.L. n. 39/2024) introducono una serie di modifiche volte a razionalizzare e contrastare l’evasione fiscale, includendo un importante divieto di compensazione orizzontale in presenza di debiti fiscali scaduti superiori a 100.000 euro.

Pagamenti F24 con crediti in compensazione: nuove regole dal 1° luglio 2024

Attenzione! Da giovedì 1° luglio cambia il modo in cui puoi utilizzare i crediti fiscali per pagare i tuoi debiti con l’Agenzia delle Entrate.

Cosa cambia:

  • Solo online: Non è più possibile utilizzare il modello F24 cartaceo. E’ necessario inviarlo obbligatoriamente usurando i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate per compensare i crediti fiscali.
  • Vale per tutti: La nuova regola riguarda tutti i tipi di crediti fiscali, di qualsiasi importo, e anche i modelli F24 a saldo zero o con saldo positivo.

Per i casi “a cavallo” tra la vecchia e la nuova disciplina, rileva la data di esecuzione delle deleghe. Quindi, se la prenotazione delle deleghe è effettuata entro il 30 giugno 2024 tramite intermediari convenzionati, e l’invio del modello F24 è anteriore al 1° luglio 2024, si dovrà procedere alla compensazione tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.

Bonus edilizi: stop alla compensazione per debiti fiscali sopra i 100.000 euro

Il D.L. n. 39/2024 ha sostituito l’articolo 37, comma 49-quinquies, del d.l. n. 223/2006, stabilendo il divieto di compensazione in presenza di ruoli scaduti o accertamenti esecutivi affidati in riscossione di importo complessivamente superiore a 100.000 euro.

La Circolare n. 16/E del 28 giugno 2024 dell’Agenzia delle Entrate chiarisce che il divieto di compensazione “orizzontale” si applica quando il contribuente ha, alla data di trasmissione della delega di pagamento contenente la compensazione, un ammontare complessivo di carichi affidati all’agente della riscossione superiore a tale soglia.

Somme che Concorrono al Raggiungimento della Soglia di 100.000 Euro

Le somme che concorrono al raggiungimento della soglia di 100.000 euro includono:

  • Le iscrizioni a ruolo riguardanti l’imposte erariali.
  • I carichi affidati all’agente della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall’Agenzia delle Entrate.
  • Gli atti di recupero dei crediti non spettanti o inesistenti.
  • Gli atti d’accertamento esecutivi, se sono trascorsi 30 giorni dal relativo termine di pagamento.
  • Le somme accessorie (sanzioni ed interessi).

Tali somme contribuiscono al raggiungimento della soglia solo se i termini di pagamento risultano scaduti, non sono in essere provvedimenti di sospensione giudiziale o amministrativa, e non sono in essere piani di rateazione.

Divieto di compensazione orizzontale: cosa devi sapere

Il divieto di compensare “orizzontalmente” i crediti fiscali riguarda sia quelli erariali che quelli agevolativi.

Cosa significa?

  • Non è più possibile utilizzare i crediti fiscali maturati da un soggetto per pagare i debiti fiscali di un altro soggetto, se hai superato la soglia di 100.000€ di debiti scaduti.
  • Questo divieto si applica a tutti i tipi di crediti, compresi:
    • Crediti relativi alle imposte erariali (IRPEF, IRES, Irap, ecc.)
    • Credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo
    • Credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno
    • Credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali nuovi (Industria 4.0)
    • Crediti relativi a bonus edilizi (Superbonus, Bonus Facciate, Bonus Ristrutturazione, ecc.)

Cosa fare:

  • Verifica i tuoi debiti: Prima di utilizzare i crediti fiscali in compensazione, controlla se hai debiti fiscali scaduti che superano i 100.000€.
  • Scegli i crediti da utilizzare: Se hai superato la soglia di debiti, potrai utilizzare solo i crediti maturati dallo stesso soggetto che ha il debito da compensare.
  • Utilizza i canali telematici: La compensazione dei crediti fiscali deve essere sempre effettuata tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.

Eccezioni al divieto di compensazione dei crediti fiscali

Il divieto di compensazione viene meno in caso di:

  • Sospensione giudiziale o amministrativa dei carichi affidati.
  • Concessione di un piano di rateazione da parte dell’agente della riscossione, per il quale non sia intervenuta la decadenza dal beneficio della rateazione.
  • Pagamento delle somme dovute.

In caso di debiti scaduti relativi ad imposte erariali (e accessori), ANCE ricorda che si conferma la possibilità di pagarli, anche parzialmente, mediante l’utilizzo in compensazione di crediti relativi alle stesse imposte.

Coordinamento con il Divieto di cui all’art. 31 del D.L. n. 78/2010

La nuova normativa si coordina con il divieto di compensazione di cui all’art. 31, comma 1, del d.l. n. 78/2010, che rimane in vigore. Quest’ultimo divieto impedisce la compensazione dei crediti erariali in presenza di carichi affidati all’agente della riscossione per imposte erariali e relativi oneri accessori di ammontare superiore a 1.500 euro.

La nuova normativa ha una portata più ampia, vietando l’utilizzo in compensazione non solo dei crediti relativi alle imposte erariali, ma anche di quelli aventi natura agevolativa. Un debito maggiore a 100.000 euro inibisce la compensazione di crediti di qualsiasi natura, mentre la presenza di debiti relativi a imposte erariali superiori a 1.500 euro impedisce la compensazione dei soli crediti erariali.

Per ulteriori dettagli, anche il Dossier ANCE offre un’analisi completa ed approfondita delle modifiche introdotte e dell’istruzioni operative necessarie per conformarsi alle nuove disposizioni.

Apri la Circolare n. 16/E del 28 giugno 2024 dell’Agenzia delle Entrate

Apri il Dossier ANCE su Circolare 16/E 2024

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Redazione STV

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