Il Bonus Ristrutturazione al 50% e le innovative possibilità di eseguire la cessione del credito o lo sconto in fattura hanno certamente creato un’opportunità rilanciando il settore edilizio, ma di converso hanno certamente creato molto caos per chi oggi intende usufruire di tali agevolazioni.
Attenzione! Viste li numerose frodi scovate dall’Agenzia delle Entrate generate a causa delle detrazioni “furbette”, la normativa si è evoluta (generando non pochi problemi ed incomprensioni) diventando più complessa nonché restringente.
Scopri come usufruire delle detrazioni relative al Bonus Ristrutturazione al 50% senza incombere in more e sanzioni dall’Agenzia delle Entrate.
L’intento del medesimo articolo è di fare chiarezza nonché di fornire assistenza al cittadino che ha necessità di accedere alle detrazioni fiscali utilizzando le diverse opzioni ad oggi possibili.
Si fa inoltre presente che il medesimo articolo tratterà l’argomento delle detrazioni fiscali prettamente sotto il profilo tecnico.
È tuttavia consigliato l’ausilio di un commercialista di fiducia, oltreché di un tecnico (quale architetto, ingegnere o geometra) per accedere a tali agevolazioni edilizie.
- Bonus Ristrutturazione come funziona?
- A chi spettano le agevolazioni?
- Quali interventi edilizi sono agevolabili con il Bonus Ristrutturazione?
- Cosa rientra nella ristrutturazione al 50?
- La Manutenzione Ordinaria agevolabile e/o detraibile?
- Detrazioni rifacimento bagno senza CILA?
- Che differenza c’è tra sconto in fattura e cessione del credito?
- Cessione del Credito 2022
- Sconto in Fattura 2022
- Bonifico Parlante per detrazioni fiscali
- Quando si possono perdere le detrazioni fiscali?
- Perdita benefici fiscali per interventi abusivi
Bonus Ristrutturazione come funziona?
Le agevolazioni fiscali relative al Bonus Ristrutturazione (anche chiamato Bonus Casa) riguardano gli interventi relativi alle singole unità immobiliari esclusive, sia le parti comuni degli edifici.
La principale agevolazione è con tutta certezza quella prevista dall’articolo 16-bis del DPR 917/16 (Testo Unico Imposte sui Redditi) che prevede:
- una detrazione IPREF pari al 50% (netto) delle spese sostenute, fino ad un massimo di 96.000 Euro (IVA compresa) per ogni unità immobiliare.
(Si precisa che tale agevolazione è stata rinnovata e confermata al 50% fino al 2024, come da ultima legge di bilancio 2022 – L. 234/2021)
A chi spettano le agevolazioni?
Hanno facoltà di usufruire delle agevolazioni fiscali per il Bonus Ristrutturazione al 50%, i proprietari immobiliari delle unità abitative (titolari di diritti reali sugli immobili), ma anche il comodatario o l’affittuario.
In particolare, come indicato nella Guida dell’Agenzia delle Entrate hanno diritto alla detrazione:
- il proprietario o il nudo proprietario
- il titolare di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie)
- l’inquilino o il comodatario
- i soci di cooperative divise e indivise
- i soci delle società semplici
- gli imprenditori individuali, solo per gli immobili che non rientrano fra quelli strumentali o merce.
Hanno diritto alla detrazione, inoltre, purché sostengano le spese e siano intestatari di bonifici e fatture:
- il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento (il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado) e il componente dell’unione civile
- il coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge
- il convivente more uxorio, non proprietario dell’immobile oggetto degli interventi né titolare di un contratto di comodato, per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2016.
Quali interventi edilizi sono agevolabili con il Bonus Ristrutturazione?
Relativamente ai lavori svolti sulle singole unità immobiliari esclusive, gli interventi soggetti ad agevolazione fiscale sono gli interventi riportati alle lettere b), c), e d) comma 1, dell’art. 3 del Testo Unico dell’Edilizia (DPR 380/01) e precisamente, interventi di:
- Manutenzione Straordinaria
- Restauro e Risanamento Conservativo
- Ristrutturazione Edilizia
Relativamente ai lavori svolti su parti parti comuni degli edifici, gli interventi soggetti ad agevolazione fiscale sono gli interventi riportati alle lettere a), b), c), e d) comma 1, dell’art. 3 del Testo Unico dell’Edilizia (DPR 380/01) e precisamente, interventi di:
- Manutenzione Ordinaria
- Manutenzione Straordinaria
- Restauro e Risanamento Conservativo
- Ristrutturazione Edilizia
Inoltre con il Bonus Ristrutturazione (cosiddetto Bonus Casa), possono essere agevolati gli interventi relativi:
- alla prevenzione del rischio per il compimento degli atti illeciti, come ad esempio il furto o l’aggressione ed altri reati ascrivibili alla lesione dei “diritti giuridicamente protetti” – Come ad esempio grate e sistemi di sicurezza anti intrusione;
- alla cablatura degli edifici, nonché al contenimento dell’inquinamento acustico;
- al raggiungimento dei risparmi energetici;
- alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi (a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza);
- rimozione delle barriere architettoniche, il tutto avente per scopo la creazione o sostituzione di ascensori e montacarichi od elevatori esterni all’abitazione.
[Aggiornamento] Con l’introduzione della Legge di Bilancio (L. 234/2021) ed il relativo aggiornamento del Decreto Rilancio (D.L. 34/2020), è stato previsto un apposito Bonus per l’eliminazione delle Barriere Architettoniche al 75% (Bonus differente da quello delle ristrutturazioni che tratta il seguente articolo); - Bonifica di amianto e l’attuazione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici;
- gli interventi per l’adeguamento ed adesione di misure antisismiche.
Cosa rientra nella ristrutturazione al 50?
Catalogare gli interventi edilizi non è cosa semplice, figuriamoci gli interventi agevolabili.
Tuttavia, al fine di rendere più comprensibile il contenuto, possiamo in maniera esemplificativa elencare nel Bonus Ristrutturazione al 50% (anche detto Bonus Casa) i seguenti interventi agevolabili, come indicati dalla Guida dell’Agenzia delle Entrate e precisamente:
- Muri interni (nuova costruzione, demolizione e ricostruzione)
- Accorpamenti di locali o di altre unità immobiliari
- Allargamento di porte interne
- Allargamento porte e finestre esterne
- Ampliamento dei volumi tecnici (ad esempio il vano caldaia, locale ascensore, centrale idrica, centrale idrica, ecc., ad ogni modo non residenziali e/o non abitativi)
- Apertura interna
- Rifacimento balconi con caratteristiche differenti (materiali, finiture, colori)
- Rifacimento dei parapetti o sostituzione con altri aventi caratteri diversi,
- Nuova realizzazione o sostituzione di Cancelli esterni con caratteristiche differenti (materiali, dimensioni, colori)
- Cornicioni
- Davanzali finestre e balconi
- Nuova apertura di finestre esterne o lucernai
- Intonaci esterni facciata
- Rifacimento lastrico solare con materiali diversi rispetto ai preesistenti
- Realizzazione di marciapiede su suolo privato
- Muri di cinta
- Muri esterni di contenimento
- Pensilina a protezione di autovetture
- Scala Esterna
- Scala Interna
- Sostituzione ed adeguamento di Solai
- Soppalco
- Rifacimento mansarda/sottotetto
- Sostituzione tegole con altre di materiale e/o forma diverse
- Rifacimento terrazzi con caratteristiche diverse
- Rifacimento tetto con caratteristiche diverse
- Rifacimento vespaio
- Sostituzione zoccolo esterno con caratteristiche diverse
- Rifacimento di piscine preesistenti
- Inferriata Fissa
- Infissi Interni ed Esterni
- Lucernai
- Persiana
- Porta blindata esterna
- Porta blindata interna
- Allarme finestre esterne
- Ascensori e Montacarichi
- Caldaia
- Impianto di riscaldamento autonomo interno
- Impianto elettrico
- Impianto idraulico
- Caloriferi e condizionatori
- Canna fumaria
- Citofoni, videocitofoni e telecamere
- Fognatura
- Grondaie
- Sostituzione di impianti sanitari
- Saracinesca
- Rimozione di Barriere architettoniche
Si ribadisce e si precisa ulteriormente, che per meglio identificare in maniera univoca ed ufficiale gli interventi agevolabili (ovvero detraibili) è sempre consigliata la consultazione della guida ufficiale dell’Agenzia dell’Entrate quale:
- Guida “Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali”
(interventi agevolabili a pagg. 31-37)
Attenzione!
La principale difficoltà è assoggettare l’intervento agevolabile fiscalmente in una categoria d’intervento edilizia.
Premesso che relativamente agli interventi edilizi ci sarebbe molto da approfondire (basti pensare alle numerose variazioni del Testo Unico dell’Edilizia dal 2001 ad oggi).
La variazione normativa ha difatti creato molto caos tra la materia Fiscale e quella Edilizia, trasferendo alcuni interventi da una categoria all’altra (ad esempio da manutenzione straordinaria a manutenzione ordinaria).
In estrema sintesi, la vera difficoltà sta nell’assoggettare gli interventi fiscali (precedentemente trattati) al corretto regime amministrativo, ovvero l’idoneo titolo edilizio (qualora necessario) sul quale verranno richieste le detrazioni fiscali.
Secondo il Testo Unico dell’Edilizia, ad oggi sono:
- Attività Edilizia Libera (Attività realizzabile senza alcuna comunicazione)
- CILA – Comunicazione Inizio Lavori Asseverata
- SCIA – Segnalazione Certificata Inizio Attività
- SCIA in Alternativa al Permesso di Costruire
- Permesso di Costruire
Consiglio!
Contattare sempre un tecnico esperto in materia, il tutto per meglio comprendere quale intervento è agevolabile, in che modo è possibile detrarlo e con quale pratica più idonea (CILA, SCIA, ecc.).
La Manutenzione Ordinaria agevolabile e/o detraibile?
Ricordiamo un concetto fondamentale per la detrazione del 50% (Bonus Ristrutturazione – Bonus Casa):
- Gli interventi di Manutenzione Ordinaria sono detraibili solo su parti condominiali (o parti comuni degli edifici) e non sono detraibili nelle parti esclusive come l’abitazione e/o pertinenze.
- Gli interventi di Manutenzione Straordinaria sono detraibili sia su parti condominiali (o parti comuni degli edifici) che nelle parti esclusive come l’abitazione e/o pertinenze.
In questo cortocircuito, la domanda è sorta spontanea:
Se voglio accedere al Bonus ristrutturazione al 50%, posso portare in detrazione solo dalla Manutenzione Ordinaria e categorie superiori?
A tal fine si è espressa l’Agenzia delle Entrate chiarendo che:
Gli interventi previsti in ciascuna delle categorie edilizie sopra richiamate sono, di norma, integrati o correlati ad interventi di categorie diverse; ad esempio, negli interventi di manutenzione straordinaria sono necessarie, per completare l’intervento edilizio nel suo insieme, opere di pittura e finitura ricomprese in quelle di manutenzione ordinaria. Pertanto, al fine dell’esatta individuazione degli interventi da realizzare e della puntuale applicazione delle disposizioni agevolative, occorre tener conto del carattere assorbente della categoria “superiore” rispetto a quella “inferiore”.
(Circolare 24.02.1998 n. 57, paragrafo 3.4) e successiva Circolare 13/E/2019 – Agenzia delle Entrate
In altre parole,
qualora gli interventi singolarmente non agevolabili rientranti in Manutenzione Ordinaria, siano integrati o correlati ad interventi di categorie superiori per le quali è prevista la detrazione d’imposta (ad esempio ascrivibili in Manutenzione Straordinaria), per effetto del carattere assimilabile della categoria di intervento “superiore” rispetto a quella “inferiore”, anche i lavori rientranti in quest’ultima categoria sono ammessi a beneficiare della detrazione d’imposta.
Inoltre,
dal momento in cui è necessaria quantomeno una pratica CILA per accedere alla detrazione, le domande che in molti si pongono sono le seguenti:
Detrazioni Fiscali senza CILA, è possibile?
Posso detrarre solo la Manutenzione Ordinaria?
La risposta è Si, ma a determinate condizioni. Pertanto aggiungo quanto di seguito:
A seguito della pubblicazione del Glossario dell’edilizia libera, alcuni interventi annoverati come Manutenzione Straordinaria, sono stati “declassati” in Manutenzione Ordinaria, questo ha generato un vero e proprio cortocircuito fiscale rispetto il panorama edilizio.
Qual è il problema fiscale?
Ripetiamo quanto sopra citato, ovvero:
- Gli interventi di Manutenzione Ordinaria sono detraibili solo su parti condominiali (o parti comuni degli edifici) e non sono detraibili nelle parti esclusive come l’abitazione e/o pertinenze.
- Gli interventi di Manutenzione Straordinaria sono detraibili sia su parti condominiali (o parti comuni degli edifici) che nelle parti esclusive come l’abitazione e/o pertinenze.
Il cortocircuito si è venuto a creare negli interventi edilizi eseguibili un tempo in Manutenzione Straordinaria, che ad oggi sono stati “declassati” in Manutenzione Ordinaria, e quindi non detraibili nelle unità immobiliari esclusive, come sopra espresso.
Qual è il problema tecnico-edilizio?
Le opere di Manutenzione Straordinaria sono realizzabili mediante comunicazione CILA, al contrario, le opere di Manutenzione Ordinaria non hanno bisogno di comunicazioni, essendo attività edilizia libera.
- Manutenzione Straordinaria = CILA
- Manutenzione Ordinaria = Attività Edilizia Libera
In questa casistica ricade, il classico esempio del rifacimento del bagno, senza spostamento di opere murarie e/o apertura o spostamento di porte interne, o altre categorie di intervento “declassate” in manutenzione ordinaria, ma agevolabili.
E’ possibile eseguire:
Detrazioni rifacimento bagno senza CILA?
A tal fine si è espressa l’Agenzia delle Entrate chiarendo che:
Sulla base di quanto sopra esposto, con riferimento al quesito proposto, si precisa, dunque, che, gli interventi di realizzazione e di miglioramento dei servizi igienici indicati dall’Istante rientrano, in linea di principio – come chiarito da ultimo con la citata circolare n. 13/E del 2019 – tra gli interventi di manutenzione straordinaria ammessi alla detrazione ai sensi dell’articolo 16-bis, comma 1, lettera b), del TUIR […]
[…] l’Istante potrà fruire della detrazione, sempreché siano stati posti in essere tutti gli adempimenti richiesti dal citato decreto n. 41 del 1998. […]
[…] L’Istante dovrà, inoltre, con una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, indicare la data di inizio dei lavori ed attestare la circostanza che gli interventi edilizi posti in essere rientrano tra quelli agevolabili, pure se i medesimi non necessitano di alcun titolo abilitativo, ai sensi della normativa edilizia vigente. […]
Risposta n° 287 del 19/07/2019 – Agenzia delle Entrate
Fac-Simile Autocertificazione – (Download)
N.B.: Consiglio di contattare sempre un tecnico nonché una Contabile/Commercialista esperto in materia prima di inviare l’autocertificazione.
Bonus ristrutturazione bagno 2022
Nella casistica appena vista ricade un classico esempio di detrazione per il rifacimento del bagno, senza spostamento di opere murarie e/o apertura o spostamento di porte interne.
Il mio consiglio accurato?
Contatta sempre un tecnico esperto in materia prima di iniziare i lavori, specie se gli stessi sono oggetto di agevolazioni fiscali.
Il tutto per meglio comprendere se l’intervento è agevolabile o meno, in che modo è possibile detrarlo e con quale pratica più idonea (CILA, SCIA, ecc.).
Che differenza c’è tra sconto in fattura e cessione del credito?
Dal 2020 con l’introduzione del Decreto Rilancio (D.L. 34/2020 – artt. 119;121;122-bis) sono state introdotte due nuove modalità di agevolazione oltre quella “classica” che prevede la detrazione IRPEF in 10 anni e precisamente: la Cessione del Credito e lo Sconto in Fattura.
Viste le numerose frodi rilevate dall’agenzia delle Entrate, dal 2021 si è provveduto a misure più restringenti (cosiddette Antifrodi Fiscali). Pertanto voglio dedicare dei paragrafi distinti con l’intento di fare maggiore chiarezza possibile. Relativamente le tipologie di agevolazioni e/o detrazioni fiscali ad oggi possiamo optare per:
- Detrazione IRPEF in 10 anni
- Cessione del credito
- Sconto in fattura
Detrazione IRPEF in 10 anni
La più “classica” e conosciuta delle agevolazioni fiscali edilizie.
L’agevolazione fiscale sugli interventi di ristrutturazione edilizia consiste in una detrazione dall’Irpef del 50% delle spese sostenute, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare.
La detrazione deve essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo.
Fonte – Agenzia delle Entrate
Esempio:
- Lavori complessivi detraibili ed agevolabili pari 40.000 Euro.
- Recuperando il 50% dei lavori (20.000 Euro) in 10 anni dall’IREPF
- Avrai uno sconto annuo, per 10 anni sull’IRPEF pari a 2.000 Euro/Annui (ovvero; 20.000 / 10 anni = 2.000 Euro/Annui).
N.B.: Verificare la convenienza di tale scelta con un Contabile/Commercialista esperto in materia.
Cessione del Credito 2022
Cercheremo di rispondere a domande o argomenti quali:
Come funziona la Cessione del Credito?
Cessione del credito ristrutturazione
Cessione del credito ristrutturazione 2022
Cessione del credito alle banche
L’ultima modifica in materia di Cessione del Credito riguarda il tanto discusso superamento del “Decreto Sostegni-Ter” (D.L. 4/2022) e precisamente:
per la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di 2 ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari all’albo previsto dall’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia
Art. 121, comma 1, lett b) – D.L. 34/2020 e s.m.i.
in altre parole:
- Primo passaggio – Il committente potrà cedere il credito d’imposta ad un soggetto terzo (ad esempio ditta/impresa), quest’ultimo potrà utilizzarlo come credito d’imposta, oppure cederlo ad un istituto bancario od altro soggetto intermediario finanziario riconosciuto;
- Secondo passaggio – Quest’ultimo può utilizzare il credito, oppure cederlo ulteriormente ad un istituto bancario od altro soggetto intermediario finanziario riconosciuto;
- (eventuale) Terzo ed ultimo passaggio – L’istituto bancario od altro soggetto intermediario finanziario riconosciuto in questo passaggio, non potrà più cedere il credito, ma dovrà obbligatoriamente utilizzarlo.

Inoltre, come da previsto dalla Legge di Bilancio 2022 (L. 234/2021) per poter accedere alla Cessione del Credito è previsto necessariamente:
- Asseverazione Congruità dei prezzi eseguito da un tecnico abilitato (spesa detraibile);
- Visto di Conformità eseguito da commercialisti e soggetti riconosciuti (spesa detraibile);
N.B.: La legge di Bilancio 2022 esclude l’obbligo del Visto di Conformità ed Asseverazione dei prezzi per le opere ricadenti in Manutenzione Ordinaria, oppure per gli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio (fatta eccezione per gli interventi relativi al cd. bonus facciate).
Inoltre, l’Asseverazione dei prezzi ed il Visto di conformità non sono richiesti per la detrazione IRPEF “classica” recuperata in 10 anni.
Sconto in Fattura 2022
Cercheremo di rispondere a tali domande:
Come funziona lo sconto in fattura?
Sconto in fattura 2022
Sconto in fattura ristrutturazione
Sconto in fattura ristrutturazione 2022
L’ultima modifica in materia di Sconto in Fattura riguarda il tanto discusso superamento del “Decreto Sostegni-Ter” (D.L. 4/2022) e precisamente:
per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, di importo pari alla detrazione spettante, cedibile dai medesimi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di 2 ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari […]
Art. 121, comma 1, lett a) – D.L. 34/2020 e s.m.i.
in altre parole:
- Primo passaggio – Il committente riceve una fattura relativamente ai lavori detraibili scontata del 50 % (in questo caso). Il credito viene acquisito in automatico dal fornitore che ha emesso fattura che può utilizzare il credito, oppure cederlo ad un soggetto terzo (tra cui anche ipotetico istituto bancario od altro soggetto intermediario finanziario riconosciuto);
- Secondo passaggio – Quest’ultimo può utilizzare il credito, oppure cederlo ulteriormente ad un istituto bancario od altro soggetto intermediario finanziario riconosciuto;
- (eventuale) Terzo ed ultimo passaggio – L’istituto bancario od altro soggetto intermediario finanziario riconosciuto in questo passaggio, non potrà più cedere il credito, ma dovrà obbligatoriamente utilizzarlo.
Inoltre, come da previsto dalla Legge di Bilancio 2022 (L. 234/2021) per poter accedere allo Sconto in Fattura è previsto necessariamente:
- Asseverazione Congruità dei prezzi eseguito da un tecnico abilitato (spesa detraibile);
- Visto di Conformità eseguito da commercialisti e soggetti riconosciuti (spesa detraibile);
N.B.: La legge di Bilancio 2022 esclude l’obbligo del Visto di Conformità ed Asseverazione dei prezzi per le opere ricadenti in Manutenzione Ordinaria, oppure per gli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio (fatta eccezione per gli interventi relativi al cd. bonus facciate).
Inoltre, l’Asseverazione dei prezzi ed il Visto di conformità non sono richiesti per la detrazione IRPEF “classica” recuperata in 10 anni.
Bonifico Parlante per detrazioni fiscali
Per detrarre tutte le spese agevolabili sostenute (professionisti, ditte, materiali, ecc.), esse dovranno essere pagate con apposito bonifico parlante.
Visto l’assiduo utilizzo di tale condizione, molti istituti di credito hanno un form precompilato adatto ad eseguire il Bonifico parlante per le Detrazioni Fiscali.
Tuttavia, come indicato dalla Guida ufficiale dell’Agenzia delle Entrate il Bonifico Parlante dovrà riportare:
- causale del versamento, con riferimento alla norma (articolo 16-bis del DPR 917/1986)
- codice fiscale del beneficiario della detrazione
- codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento.
Quando si possono perdere le detrazioni fiscali?
Come riporta la Guida ufficiale dell’Agenzia delle Entrate, relativamente il Bonus Ristrutturazione le detrazioni non sono accettate quando:
- non è stata effettuata la comunicazione preventiva all’Asl competente, se obbligatoria;
- il pagamento non è stato eseguito tramite bonifico bancario o postale o è stato effettuato un bonifico che non riporti le indicazioni richieste (causale del versamento, codice fiscale del beneficiario della detrazione, numero di partita Iva o codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato);
- non sono esibite le fatture o le ricevute che dimostrano le spese effettuate;
- non è esibita la ricevuta del bonifico o questa è intestata a persona diversa da quella che richiede la detrazione;
- le opere edilizie eseguite non rispettano le norme urbanistiche ed edilizie comunali;
- sono state violate le norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e quelle relative agli obblighi contributivi. Per queste violazioni il contribuente non perde l’agevolazione se è in possesso di una dichiarazione della ditta esecutrice dei lavori (resa ai sensi del Dpr 445/2000) che attesta l’osservanza delle suddette norme.
Approfondire precisamente il suddetto argomento con la Guida ufficiale dell’Agenzia delle Entrate e precisamente a pagg. 21-22 o comunque con un Contabile/Commercialista competente in tale materia.
Perdita benefici fiscali per interventi abusivi
A quanto sopra, aggiungo personalmente inoltre il Testo Unico dell’Edilizia (DPR 380/2001) che cita testuali Parole
[…] gli interventi abusivi realizzati in assenza di titolo o in contrasto con lo stesso, ovvero sulla base di un titolo successivamente annullato, non beneficiano delle agevolazioni fiscali previste dalle norme vigenti, né di contributi o altre provvidenze dello Stato o di enti pubblici. Il contrasto deve riguardare violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che eccedano per singola unità immobiliare il due per cento delle misure prescritte, ovvero il mancato rispetto delle destinazioni e degli allineamenti indicati nel programma di fabbricazione, nel piano regolatore generale e nei piani particolareggiati di esecuzione.
D.P.R. 380/2001, art. 49, comma 1
In altre parole, nel caso di accertamento (tra Agenzia delle Entrate ed Atti Comunali), qualora si dovessero riscontrare delle difformità od abusi sullo stato legittimo dell’immobile, il richiedente non beneficia delle agevolazioni fiscali.
Ergo, fate sempre controllare la regolarità urbanistica ed edilizia, nonché i documenti in generale da un tecnico abilitato competente in materia.
Consigli Finali per le detrazioni
La materia relativa al settore edilizio, ed in particolare quella della detrazione fiscale è davvero complessa.
Basti pensare che il presente articolo è composto da circa 3400 parole ed ha affrontato l’argomento in maniera assolutamente parziale ed esemplificata. Pertanto il consiglio finale che posso darti è di non improvvisare (data la complessità dell’argomento) ed iniziare una consulenza con un tecnico esperto in detrazioni fiscali prima di iniziare i lavori ed eseguire i bonifici parlanti per la detrazione.