Stai cercando maggiori informazioni relativamente ad una pratica CILA a Roma?
Con tutta certezza hai la necessità di eseguire dei lavori di ristrutturazione a casa, per una sanatoria edilizia, oppure per le detrazioni fiscali.
Voglio darvi pertanto il primo consiglio prima di iniziare a leggere l’articolo, o prima di ricevere risposte in merito, ovvero:
Fate attenzione!
Vista la molteplicità dei campi di applicazione della pratica CILA è facile compiere errori, a prescindere si tratti di una ristrutturazione edilizia, sanatoria oppure di detrazioni fiscali.
Sicuramente affidarsi a dei professionisti specializzati in tale argomento, è sempre la migliore tutela per il cittadino che spesso si trova ad eseguire tali adempimenti amministrativi con fretta, scarse informazioni, o mancanza di nozioni normative.
Nell’articolo tratteremo le seguenti tematiche:
- Che cosa è la CILA
- Quando serve una CILA
- CILA in Sanatoria Roma o CILA Tardiva
- Cosa posso realizzare o sanare con la CILA a Roma
- Accatastamento successivo alla CILA
- CILA Roma Costo – Quanto costa una CILA a Roma
- Quanto tempo ci vuole per una CILA a Roma
- Dove presentare la CILA a Roma
- Quali documenti servono per la CILA
- Differenza tra CILA e SCIA
Premessa:
Il presente articolo ha scopo informativo, ed è scritto per il cittadino che sta cercando informazioni on-line ed off-line.
Si cercherà pertanto di affrontare l’argomento con termini poco tecnici (ove possibile).
Che cosa è la CILA
Il termine C.I.L.A. è l’acronimo di Comunicazione Inizio Lavori Asseverata ed è una comunicazione edilizia normata dal Testo Unico dell’Edilizia e precisamente all’art. 6-bis del DPR 380/01.
Wikipedia la definisce in questa maniera:
CILA, Comunicazione Inizio Lavori Asseverata.
È un titolo non vincolato ad alcun meccanismo di accettazione. Non deve, infatti, passare al vaglio delle autorità e non richiede il rilascio di
alcuna autorizzazione. E una semplice comunicazione. A fare fede è l’asseverazione, ossia la relazione del tecnico.
In altre parole, la CILA è una procedura edilizia “semplificata” per la quale è richiesta l’asseverazione di un tecnico abilitato relativamente a delle opere (rientranti nella Tabella A – Sezione II, punto 1) soggette a:
- Manutenzione Straordinaria (leggera);
- Risanamento conservativo (leggero);
- Eliminazione delle barriere architettoniche;
- Come da “clausola di residualità” per esclusione, tutte le opere non soggette ad Attività Libera, SCIA, SCIA in Alternativa, Permesso di Costruire.
Quando serve una CILA
La pratica edilizia CILA, deve essere presentarla ogni qualvolta dobbiamo eseguire gli interventi sopracitati.
Vediamo qui di seguito nel dettaglio gli interventi sicuramente più utilizzati, ovvero quelli relativi alla “Manutenzione Straordinaria (cosiddetta leggera)” e “Restauro e risanamento conservativo (cosiddetto leggero)“.
La definizione di tali interventi è data dal Testo Unico dell’Edilizia – DPR 380/01 (in continua evoluzione) e dalla predetta Tabella A – Sezione II, punto 1 del D.Lgs 222/2016:
- Manutenzione straordinaria (leggera)
Opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino mutamenti urbanisticamente rilevanti delle destinazioni di uso. Nell’ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico, purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l’originaria destinazione d’uso; ivi compresa l’apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali dell’edificio. - Restauro e risanamento conservativo (leggero)
Interventi edilizi rivolti a conservare l’organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso, ne consentano destinazioni d’uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso, l’eliminazione degli elementi estranei all’organismo edilizio.
CILA in Sanatoria Roma o CILA Tardiva
Si parla di CILA in Sanatoria a Roma o CILA Tardiva, quando le opere edilizie (soggette a CILA) vengono eseguite e completate prima di eseguire la comunicazione.
Ricordo che la mancata presentazione della comunicazione CILA comporta la sanzione pecuniaria pari a 1.000 euro, ridotta di due terzi (333,00 Euro) se la comunicazione viene effettuata spontaneamente quando l’intervento è in corso di esecuzione, il tutto come previsto dall’art 6-bis, comma 5 del DPR 380/01.
Cosa posso realizzare o sanare con la CILA a Roma
Possono essere compiute e/o regolarizzate mediante comunicazione CILA tutte le opere edilizie sopracitate.
Lascia ovviamente intesto l’art. 6-bis del DPR 380/01 che è possibile presentare la pratica (anche se tardiva) fatto salvo i rispetto delle:
- prescrizioni degli strumenti urbanistici;
- dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente;
- delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia;
- delle norme antisismiche;
- delle norme di sicurezza;
- delle norme antincendio;
- delle norme igienico-sanitarie;
- delle norme relative all’efficienza energetica;
- delle norme di tutela dal rischio idrogeologico;
- nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs 42/2004).
E’ importante non confondere la Sanatoria edilizia con la CILA tardiva.
La sanatoria edilizia (chiamata tecnicamente accertamento di conformità) ha per oggetto la sanatoria di pratiche edilizie ricadenti in SCIA, SCIA in Alternativa e Permesso di Costruire, il tutto normato secondo gli articoli 36 e 37 del DPR 380/01 che prevendono in principio di “doppia conformità”, ovvero che la sanatoria è concessa se risulta conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al
momento della realizzazione, sia al momento della presentazione della domanda.
Accatastamento successivo alla CILA
Come normato dall’art. 6-bis, comma 3 del DPR 380/01 è previsto idoneo aggiornamento catastale successivamente al Fine Lavori degli interventi edilizi trasmessi con la CILA.
A tal fine per meglio comprendere, riporto uno stralcio del suddetto “art. 6-bis, comma 3”:
Per gli interventi soggetti a CILA, ove la comunicazione di fine lavori sia accompagnata dalla prescritta documentazione per la variazione catastale, quest’ultima è tempestivamente inoltrata da parte dell’amministrazione comunale ai competenti uffici dell’Agenzia delle entrate.
Fonte: Bosetti e Gatti
CILA Roma Costo – Quanto costa una CILA a Roma
Il costo della pratica CILA può variare in base all’entità dei lavori da compiere, nonché alla grandezza dell’immobile da rilevare ed è principalmente composto da più tipologie di costi, quali:
- Il compenso del professionista progettista;
- Il compenso del professionista Direttore dei Lavori (non necessario se in sanatoria);
- le spese amministrative-comunali (diritti di segreteria) da sostenere,
- Sanzioni applicate per eventuale CILA Tardiva pari ad Euro 333,33 oppure in CILA in “Sanatoria” pari ad Euro 1.000.
N.B.: Relativamente le spesse comunali, si precisa che ogni amministrazione ha la facoltà di applicare i propri diritti di segreteria. la CILA a Roma ha i seguenti diritti di segreteria e precisamente:
- Diritti Segreteria CILA Roma
Variano in base ai mq dell’immobile, da un minimo di 251,24 Euro ad un massimo di 901,24 Euro;
- Sanzione diritti segreteria per CILA a Roma (CILA in Sanatoria o CILA Tardiva)
Come da testo unico dell’edilizia (precisamente all’art. 6 bis c. 5 D.P.R. 380/2001) è prevista una sanzione di Euro 1.000,00;
- Sanzione Lavori in corso di Esecuzione (CILA Tardiva)
Come da testo unico dell’edilizia (precisamente all’art. 6 bis c. 5 D.P.R. 380/2001) la sanzione intera di cui sopra (pari ad Euro 1.000,00) viene ridotta di due terzi se la comunicazione è effettuata spontaneamente quando l’intervento è in corso di esecuzione.
Inoltre, come abbiamo visto in precedenza, qualora fosse necessario idoneo aggiornamento planimetrico-catastale, dovrà essere stimata apposita variazione della planimetria catastale trasmessa telematicamente al catasto provinciale di competenza mediante procedura DOCFA.
Il costo più corposo, nonché variabile da preventivare è quello relativo alla parcella del tecnico professionista abilitato che, come stabilito dall’art. 6-bis, comma 2 del DPR 380/01, deve produrre e trasmettere all’amministrazione comunale la seguente documentazione:
- l’elaborato progettuale;
- la comunicazione di inizio dei lavori asseverata, il quale attesta, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti, nonché che sono compatibili con la normativa in materia sismica e con quella sul rendimento energetico nell’edilizia e che non vi è interessamento delle parti strutturali dell’edificio; la comunicazione contiene, altresì, i dati identificativi dell’impresa alla quale si intende affidare la realizzazione dei lavori.
E’ inoltre da computare la parcella del tecnico professionista abilitato, ove necessaria, per la Direzione dei Lavori, richiesta all’inizio della Comunicazione CILA all’apertura del cantiere, generalmente preventivata tra il 3 e 4% dell’importo dei lavori. Si lascia inteso, che la percentuale relativa alla parcella anch’essa è oggetto di variazioni in base all’entità dei lavori da eseguire.
N.B.: Relativamente alle parcelle professionali, si precisa che i tariffari minimi degli ordini professionali sono stati aboliti con l’introduzione della:
- L. 248/2006 cosiddetta riforma Bersani-Visco si è provveduto ad eliminare l’obbligo delle tariffe fisse professionali;
- L. 27/2012 e precisamente l’art. 9, comma 1 che indica testualmente: “Sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico.”.
L’abolizione delle tariffe minime e la liberalizzazione delle professioni, produce a tutt’oggi grande caos relativamente la preventivazione dei costi professionali, in quanto non esiste ufficialmente un prezzo minimo di mercato.
Fate attenzione a questo particolare!
L’abolizione dei tariffari minimi, lascia spazio a tecniche pubblicitarie poco professionali dove le parcelle inizialmente computate (basse) nei preventivi di spesa, con l’intento di ottenere l’incarico professionale, potrebbero innalzarsi in corso d’opera.
Tuttavia, si può affermare che la sola pratica CILA ha un costo spannometrico che si aggira tra i 1.000 Euro e 1.500 Euro.
Ovviamente il prezzo è puramente indicativo e può avere incrementi o decrementi dovuti a quanto sopra espresso, ovvero, ad eventuali Direzioni Lavori, ricerche documentali, nonché ed eventuale pratica “DOCFA” di aggiornamento planimetrico catastale.
Quanto tempo ci vuole per una CILA a Roma
la CILA, come detto in premessa è una pratica edilizia cosiddetta “semplificata“, tanto da essere una Comunicazione non soggetta alle norme della Legge sul procedimento amministrativo (L. 241/1990), pertanto ha validità ed efficacia immediata con la protocollazione della CILA.
Da non confondere con la vecchia procedura edilizio-amministrativa denominata DIA (Denuncia Inizio Attività), la quale era soggetta all’istituto del silenzio assenso pari a 30 giorni.
Dove presentare la CILA a Roma
Come chiarito dall’art.6-bis, comma 2 del DPR 380/01, le pratiche CILA devono essere trasmesse all’amministrazione comunale.
Si lascia inteso, che la competenza è relativa all’ufficio Tecnico comunale/municipale spettante, il quale anche in considerazione della grandezza del comune può aver adottato una procedura telematica (Roma ad esempio, ha un apposito portale telematico denominato SUET), oppure di presentazione cartacea mediante protocollo del comune/municipio, altrimenti a mezzo pec con protocollo elettronico. Il tutto avviene su apposita modulistica ufficiale approvata dalla regione.
Quali documenti servono per la CILA
Per far comprendere al meglio il corretto flusso di operazioni da compiere, oltreché i giusti documenti da reperire/produrre, ho personalmente generato un immagine che (spero) renda al meglio l’idea, relativamente i passi da compiere ed i documenti necessari per la corretta pratica CILA.

In merito a questo argomento ho personalmente scritto un interessante articolo, che seppur scritto per la città di Roma, può essere applicato ovunque.
Leggi l’articolo: Come si presenta la CILA a Roma?
Differenza tra CILA e SCIA
Altra confusione che spesso attanaglia i cittadini è la confusione tra i titoli edilizi.
Facciamo una piccola premessa, attualmente i regimi amministrativi sono i seguenti:
- Attività Libera;
- CILA (titolo affrontato in questo articolo);
- SCIA;
- SCIA in Alternativa;
- Permesso di Costruire.
Ogni tipologia di intervento edilizio, ha un suo relativo procedimento e/o regime amministrativo.
Così come chiarito dalla Tabella A – Sezione II, punto 1 del D.Lgs 222/2016 e dal Glossario dell’edilizia Libera.
Nel presente articolo abbiamo approfondito la CILA ed i relativi interventi edilizi ad essa assoggettati con particolare riferimento alla “Manutenzione Straordinaria (cosiddetta leggera)” e “Restauro e risanamento conservativo (cosiddetto leggero)“.
Non sono da confondere gli altri regimi amministrativi (Attività Libera; SCIA; SCIA in Alternativa e Permesso di Costruire), in quanto occorrono per diverse tipologie di intervento, comunque non iscrivibili in CILA.
In altre parole, la differenza tra CILA e SCIA viene distinta in base alla categoria di intervento, quindi per opere maggiori e comunque non ricadenti in CILA, ma con SCIA o titoli superiori.
Consigli finali
Affidarsi ad un tecnico professionista specializzato in materia è sicuramente la soluzione migliore per capire sin da subito le problematiche presenti ed evitare i insidie, scaturite da una normativa estesa e piena di complessità.