Guida completa alla Banca Dati Strutture Ricettive e alle nuove regole per le locazioni brevi
Il 3 settembre 2024 segna l’attivazione ufficiale della Banca Dati nazionale delle Strutture Ricettive (BDSR) e del Portale Telematico per l’assegnazione del Codice Identificativo Nazionale (CIN), come comunicato nella Gazzetta Ufficiale mediante l’Avviso, in ottemperanza al decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145. Questo nuovo sistema telematico rappresenta un importante avanzamento per la trasparenza, la sicurezza e la regolamentazione del settore ricettivo e delle locazioni brevi in Italia.
Banca Dati Strutture Ricettive (BDSR)
La BDSR, ovvero, Banca Dati per Strutture Ricettive, istituita ai sensi del decreto-legge n. 34/2019 e successive modificazioni, raccoglie informazioni sulle strutture ricettive e sugli immobili destinati a locazione breve o turistica, fornendo una mappatura completa degli esercizi su scala nazionale. Gli obiettivi principali includono:
- Informazioni Rilevanti: Tra i dati raccolti figurano tipologia di alloggio, ubicazione, capacità ricettiva, soggetto che esercita l’attività, e il codice identificativo regionale o nazionale;
- Coordinamento Informativo: Tramite meccanismi di interoperabilità, la BDSR coordina i dati delle amministrazioni statali e territoriali, migliorando la qualità delle informazioni disponibili al pubblico.
- Contrasto ad irregolarità ed abusivismi: La banca dati contribuisce a contrastare forme di ospitalità irregolari, rendendo trasparente l’offerta turistica.
Codice Identificativo Nazionale (CIN)
Il CIN (Codice Identificativo Nazionale) è un codice alfanumerico univoco che verrà assegnato a tutte le strutture ricettive e agli immobili destinati a locazione breve tramite la BDSR. Questo codice dovrà essere esposto all’esterno dello stabile e indicato in ogni annuncio pubblicato, rappresentando un elemento essenziale per la tracciabilità e la regolamentazione delle strutture.
Fasi di Implementazione della BDSR
Fase 1 – Sperimentale
La fase sperimentale, avviata con il Decreto Ministeriale prot. n. 16726/24 del 6 giugno 2024, ha consentito lo sviluppo dell’interoperabilità con le banche dati territoriali e il coinvolgimento graduale delle Regioni e delle Province Autonome. Durante questa fase, il CIN è stato reso disponibile in forma provvisoria, senza obbligatorietà di esposizione.
Fase 2 – Messa in Esercizio
Conclusasi con la pubblicazione dell’Avviso del 3 settembre 2024, la seconda fase segna l’entrata in funzione della BDSR a livello nazionale. A partire dal 2 novembre 2024 (al sessantesimo giorno dalle disposizioni della Disciplina di cui all’art. 13-ter del decreto-legge n. 145/2023) diverranno obbligatorie.
Obblighi per Strutture e Locatori a breve termine
Chi Deve Richiedere il CIN?
Il CIN è obbligatorio per:
- Titolari o gestori di strutture turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere;
- Locatori di unità immobiliari destinate a contratti di locazione turistica o breve.
Esenzioni e Specifiche
Le case religiose di ospitalità no-profit non sono soggette all’obbligo di CIN, purché l’ospitalità sia svolta a titolo meramente gratuito. Eventuali donazioni libere non alterano la natura gratuita della prestazione.
Procedura di Richiesta del CIN
La richiesta del CIN può essere effettuata accedendo al portale della BDSR utilizzando SPID o CIE. Dopo aver verificato i dati relativi alla struttura o alla locazione, è possibile completare l’istanza per ottenere il codice identificativo.
Problematiche di Accesso alla BDSR
Durante la fase sperimentale, alcune strutture potrebbero non essere immediatamente visibili nella banca dati. In questi casi, è consigliabile verificare l’attivazione del servizio per la propria Regione o Provincia Autonoma, oppure segnalare eventuali discrepanze attraverso il portale del Ministero del Turismo.
Requisiti di Sicurezza per le Locazioni
Le unità immobiliari destinate a locazioni brevi devono rispettare nuovi requisiti di sicurezza, tra cui l’installazione di:
- rilevatori di gas combustibili;
- rilevatori di monossido di carbonio;
- estintori portatili.
Gli estintori devono essere posizionati in aree visibili e accessibili, con almeno un dispositivo per piano, conformemente alla normativa vigente (decreto del Ministro dell’interno 3 settembre 2021). Più precisamente ecco cosa dice l’articolo 13-ter, comma 7 relativamente alla Disciplina delle locazioni per finalità turistiche, delle locazioni brevi, delle attività turistico-ricettive e del codice identificativo nazionale:
Le unità immobiliari ad uso abitativo oggetto di locazione, per finalità turistiche o ai sensi dell’articolo 4
del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, gestite nelle forme imprenditoriali di cui al comma 8, sono munite dei requisiti di sicurezza degli impianti, come prescritti dalla normativa statale e regionale vigente. In ogni caso, tutte le unità immobiliari sono dotate di dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio funzionanti nonché di estintori portatili a norma di legge da ubicare in posizioni accessibili e visibili, in particolare in prossimità degli accessi e in vicinanza delle aree di maggior pericolo e, in ogni caso, da installare in ragione di uno ogni 200 metri quadrati di pavimento, o frazione, con un minimo di un estintore per piano. Per la tipologia di estintori si fa riferimento alle indicazioni contenute al punto 4.4 dell’allegato I al decreto del Ministro dell’interno 3 settembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 29 ottobre 2021.
Caratteristiche dei Dispositivi di Sicurezza
I dispositivi di rilevazione devono essere installati secondo le norme tecniche nazionali o internazionali e devono garantire un’efficace segnalazione di allarme. Gli estintori devono avere capacità estinguente minima di 13A e rispettare i requisiti specificati nella normativa UNI 9994-1.
Applicazione delle Sanzioni
A partire dal 2 novembre 2024, le sanzioni previste per:
- la mancata esposizione del CIN,
- oppure, per il non rispetto dei requisiti di sicurezza saranno applicate.
Chi possiede già un codice identificativo regionale o provinciale dovrà comunque richiedere ed esporre il CIN entro 60 giorni dall’effettiva applicazione delle disposizioni. In caso di inadempienza, le sanzioni previste dalla normativa diverranno operative.
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