Conversione Decreto Salva Casa: Rimangono ancora molte incertezze

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Conversione Decreto Salva Casa: Rimangono ancora molte incertezze

Conversione Decreto Salva Casa: Rimangono ancora molte incertezze

Conversione Decreto Salva Casa: Rimangono ancora molte incertezze

Semplificazione edilizia, tolleranze, sanatoria: Conversione al Decreto Salva Casa cambia il mondo dell’edilizia.

Il Decreto Legge n. 69/2024, noto come “Decreto Salva Casa”, si avvicina alla tappa decisiva di conversione in legge. Dopo un’approvazione iniziale dalla VIII Commissione (Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici), la Camera dei Deputati ha affrontato il testo nella seduta del 17 luglio, dove il Governo ha confermato la sua fiducia sul disegno di legge, proponendo modifiche incentrate sulla semplificazione edilizia e urbanistica. Tra le revisioni figurano l’eliminazione dell’obbligo della doppia conformità, applicabile sia alle parziali difformità che alle variazioni essenziali, semplificando così significativamente i processi burocratici per i cittadini e le imprese. Con il voto di fiducia al Governo previsto nel pomeriggio di oggi 18/07/24, si prevede che il resto del percorso legislativo procederà senza intoppi, culminando con un’ulteriore conferma di fiducia dal Senato e la successiva pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, rendendo ufficiali le nuove normative del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia).

Attenzione:

L’articolo discute sinteticamente le questioni legate alla conversione del “Decreto Salva Casa” D.L. 69/24. Nonostante gli sforzi per semplificare le normative, tra gli addetti ai lavori, inclusi esperti del settore tecnico e legale-amministrativo, permangono numerose incertezze, in particolare sulla interpretazione delle norme, che richiedono ulteriori studi. Vi è anche la questione della non sempre possibile applicazione delle norme regionali e l’attesa per le Circolari Esplicative da parte dei Comuni e degli Enti locali. Di conseguenza, è previsto che seguiranno ulteriori chiarimenti e approfondimenti tecnici su ogni argomento trattato in questo articolo.

Conclusi i lavori sulla revisione del Decreto Salva Casa: via libera all’Assemblea

Il contenuto del decreto, noto come “Salva Casa”, si articola ora nei seguenti punti:

  • Articolo 1: Modifiche al Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, secondo il decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380 (approfondiremo solo queste modifiche all’interno del presente articolo);
  • Articolo 2: Interventi e modifiche su strutture temporanee erette durante l’emergenza sanitaria di Covid-19;
  • Articolo 2-bis: Misure di supporto per le aree afflitte dalla catastrofe del Vajont;
  • Articolo 3: Norme finali e di coordinamento;
  • Articolo 4: Specifica le modalità di entrata in vigore del decreto.

Scarica il testo definitivo conversione in Legge Decreto Salva Casa – DL 69/2024

Stato Legittimo degli Immobili

L’argomento relativo allo Stato Legittimo degli Edifici era certamente da revisionare rispetto la prima revisione del DL 69/2024. A mio personale parere, la revisione introdotta nel 2020 era perfetta e non lasciava spazio ad interpretazioni. Questa semplificazione, seppur con l’intento di allargare le maglie e l’applicazione, lascia, sempre a mio parere, spazio ad altre interpretazioni e comunque a maggiori chiarimenti.

  • L’articolo 9-bis del Testo Unico dell’Edilizia (TUE) ha subito importanti aggiornamenti nel suo comma 1-bis, riguardante la definizione dello stato legittimo di immobili e unità immobiliari, a seguito di recenti modifiche legislative. Secondo la nuova disposizione della lettera b), lo stato legittimo di un immobile non deriva più dalla coesistenza di più titoli abilitativi—quello originario e quello relativo all’ultimo intervento—ma può essere determinato da uno qualsiasi di questi, completati da eventuali titoli successivi per interventi parziali.
  • Inoltre, è stato chiarito che lo stato legittimo può essere definitivamente stabilito dall’ultimo intervento che ha interessato l’intera struttura, a patto che l’amministrazione competente abbia verificato la legittimità di tutti i titoli abilitativi precedenti al momento del suo rilascio. Periodo questo che lascia spazio ad altre numerose interpretazioni amministrative.

Questa normativa stabilisce anche i criteri per la definizione dei titoli abilitativi adeguati a confermare lo stato legittimo, richiedendo il pagamento delle relative sanzioni o oblazioni. È stato precisato che, per stabilire lo stato legittimo di un edificio costruito in un periodo in cui non era obbligatoria l’acquisizione del titolo abilitativo, possono essere utilizzati altri elementi probatori. Tali elementi sono ammessi anche nei casi in cui sia possibile dimostrare l’esistenza di un titolo abilitativo, anche se ne manchino copia o estratto. In tal senso viene ampliata la casistica applicativa per pratiche non più disponibili in mancanza dei loro estremi, non solo dell’elaborato grafico.

Durante la revisione, con l’aggiunta del comma 1-ter, all’articolo 9-bis del DPR 380/2001, sono stati precisati i criteri per la dimostrazione dello stato legittimo di immobili e unità immobiliari. È stato chiarito che:

« 1-ter. Ai fini della dimostrazione dello stato legittimo delle singole unità immobiliari non rilevano le difformità insistenti sulle parti comuni dell’edificio, di cui all’articolo 1117 del codice civile. Ai fini della dimostrazione dello stato legittimo dell’edificio non rilevano le difformità insistenti sulle singole unità immobiliari dello stesso ».

Ovvero:

  • Per quanto riguarda le singole unità immobiliari, non sono rilevanti le difformità nelle parti comuni dell’edificio, come delineato nell’articolo 1117 del codice civile;
  • Analogamente, per dimostrare lo stato legittimo dell’intero edificio, non si prendono in considerazione le difformità presenti nelle singole unità immobiliari.

Questa modifica legislativa introduce una (discutibile) separazione Stato Legittimo “comune o condominiale” e quello “esclusivo”. Tale differenziazione, sarà con certezza un ulteriore aspetto che farà certamente discutere tecnici ed amministrazioni locali per comprendere al meglio l’applicazione.

Attenzione:

L’articolo discute sinteticamente le questioni legate alla conversione del “Decreto Salva Casa” D.L. 69/24. Nonostante gli sforzi per semplificare le normative, tra gli addetti ai lavori, inclusi esperti del settore tecnico e legale-amministrativo, permangono numerose incertezze, in particolare sulla interpretazione delle norme, che richiedono ulteriori studi. Vi è anche la questione della non sempre possibile applicazione delle norme regionali e l’attesa per le Circolari Esplicative da parte dei Comuni e degli Enti locali. Di conseguenza, è previsto che seguiranno ulteriori chiarimenti e approfondimenti tecnici su ogni argomento trattato in questo articolo.

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Modifiche Igienico-sanitarie per Agibilità

Nel corso dell’esame in sede di conversione è stata introdotta la lettera c-bis) all’articolo 24 del TUE che norma l’attuale SCAg (Segnalazione Certificata per l’Agibilità). Questa integrazione prevede l’introduzione di nuovi criteri di conformità al progetto edilizio più “morbidi” ed al rispetto alle norme igienico-sanitarie, le quali saranno definite in dettaglio da un decreto ministeriale, enfatizzando in particolare i requisiti di altezza minima e di superficie minima.

I requisiti specifici prevedono che il tecnico progettista abilitato, ai fini della segnalazione certificata di inizio attività (SCAg) e dopo aver rispettato altre condizioni, asseveri la conformità nei seguenti scenari:

  • Per locali con un’altezza minima interna inferiore a 2,70 metri, la conformità può essere asseverata fino a un limite minimo di 2,40 metri.
  • Per alloggi a singola stanza, le dimensioni devono rispettare i seguenti limiti: per una persona, la superficie minima, inclusi i servizi, deve essere inferiore a 28 metri quadrati ma non meno di 20 metri quadrati; per due persone, la superficie minima deve essere inferiore a 38 metri quadrati ma non meno di 28 metri quadrati.

Avevo già introdotto la possibilità di nuove delle norme igienico-sanitarie degli edifici parlato in questo articolo, addirittura in TV

Attenzione:

L’articolo discute sinteticamente le questioni legate alla conversione del “Decreto Salva Casa” D.L. 69/24. Nonostante gli sforzi per semplificare le normative, tra gli addetti ai lavori, inclusi esperti del settore tecnico e legale-amministrativo, permangono numerose incertezze, in particolare sulla interpretazione delle norme, che richiedono ulteriori studi. Vi è anche la questione della non sempre possibile applicazione delle norme regionali e l’attesa per le Circolari Esplicative da parte dei Comuni e degli Enti locali. Di conseguenza, è previsto che seguiranno ulteriori chiarimenti e approfondimenti tecnici su ogni argomento trattato in questo articolo.

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Mutamento della Destinazione d’Uso – Cambio d’Uso delle unità Immobiliari

La revisione dell’articolo 23-ter del Testo Unico dell’Edilizia (riguardante il mutamento della destinazione d’uso), in sede di conversione ha aggiornato le normative relative al cambio di destinazione d’uso degli immobili, rendendole più flessibili sotto certe condizioni. Questa modifica permette il cambiamento della destinazione d’uso sia all’interno della stessa categoria funzionale sia tra diverse categorie, purché questo adeguamento si allinei all’uso predominante delle altre unità immobiliari nell’edificio.

Durante la revisione, è stato inoltre chiarito che:

  • il cambio di destinazione d’uso può avvenire senza la necessità di effettuare opere edilizie, o che le eventuali modifiche necessarie rientrino nella categoria degli interventi di edilizia libera. Questo facilita notevolmente i processi di adeguamento degli immobili a nuove necessità senza gravosi interventi costruttivi;
  • a seconda delle situazioni specifiche, il cambio di destinazione d’uso potrebbe necessitare di una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) o di un altro titolo appropriato per l’avvio delle modifiche. In aggiunta, è stato precisato che le regioni hanno la capacità di adeguare la propria legislazione ai principi espressi nell’articolo, permettendo un’applicazione diretta delle nuove disposizioni con la possibilità di introdurre ulteriori semplificazioni procedurali.

N.B.: Dall’analisi dell’Avv. Andrea Di Leo, emerge un chiaro invito alla necessità di armonizzazione delle normative regionali riguardanti la definizione di variabilità edilizia. Di Leo sottolinea l’importanza di standardizzare le disposizioni per evitare applicazioni disomogenee, che attualmente possono derivare dalle diverse interpretazioni regionali della legge. La sua riflessione punta a ottenere una coerenza normativa che faciliti sia l’applicazione pratica sia la prevedibilità per gli operatori del settore, una questione fondamentale per garantire equità e uniformità su tutto il territorio nazionale.

Attenzione:

L’articolo discute sinteticamente le questioni legate alla conversione del “Decreto Salva Casa” D.L. 69/24. Nonostante gli sforzi per semplificare le normative, tra gli addetti ai lavori, inclusi esperti del settore tecnico e legale-amministrativo, permangono numerose incertezze, in particolare sulla interpretazione delle norme, che richiedono ulteriori studi. Vi è anche la questione della non sempre possibile applicazione delle norme regionali e l’attesa per le Circolari Esplicative da parte dei Comuni e degli Enti locali. Di conseguenza, è previsto che seguiranno ulteriori chiarimenti e approfondimenti tecnici su ogni argomento trattato in questo articolo.

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Più tempo per le demolizioni di abusi edilizi

Durante l’esame in sede di conversione, sono state apportate due modifiche al DPR 380/2001 (TUE) attraverso le aggiunte delle lettere “c-ter” e “d”, commi 3 e 5 all’articolo 31 (Interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali) e rispettivamente:

  • La lettera “c-ter” estende la flessibilità degli interventi amministrativi modificando l’articolo 31, comma 3, del TUE. Introduce la possibilità di prorogare il termine di 90 giorni, originariamente stabilito per la demolizione e il ripristino dei luoghi dopo un’ingiunzione. Specificatamente, il termine può essere esteso fino a un massimo di 240 giorni attraverso un atto motivato del Comune. Questa proroga è consentita nei casi di gravi esigenze di salute dei residenti nell’immobile al momento dell’adozione dell’ordinanza o in presenza di condizioni di assoluto bisogno o di gravi disagi socio-economici.
  • La lettera “d” relativo l’articolo 31, comma 5, del TUE modifica ed inserisce tra i criteri per una possibile deroga all’obbligo di demolizione, la considerazione degli interessi culturali e paesaggistici. Inoltre, permette al Comune di alienare l’opera e l’area di sedime se queste non si oppongono a significativi interessi urbanistici, culturali, paesaggistici, ambientali o all’assetto idrogeologico del territorio, sempre nel rispetto di determinate prescrizioni.

Attenzione:

L’articolo discute sinteticamente le questioni legate alla conversione del “Decreto Salva Casa” D.L. 69/24. Nonostante gli sforzi per semplificare le normative, tra gli addetti ai lavori, inclusi esperti del settore tecnico e legale-amministrativo, permangono numerose incertezze, in particolare sulla interpretazione delle norme, che richiedono ulteriori studi. Vi è anche la questione della non sempre possibile applicazione delle norme regionali e l’attesa per le Circolari Esplicative da parte dei Comuni e degli Enti locali. Di conseguenza, è previsto che seguiranno ulteriori chiarimenti e approfondimenti tecnici su ogni argomento trattato in questo articolo.

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Tolleranze Costruttive ed Esecutive

Uno dei più discussi articoli del “Decreto Salva Casa” è certamente quello relativo alle “Tolleranze Costruttive”. L’articolo 34-bis del Testo Unico dell’Edilizia che regola le tolleranze costruttive in relazione a parametri come altezza, distanza, cubatura e superficie coperta di unità immobiliari, ha ricevuto revisioni importanti nella fase di conversione in legge. Presentata nella lettera f, queste modifiche definiscono nuove soglie di tolleranza basate sulle misure stabilite dal titolo abilitativo, assicurando che le variazioni entro determinati limiti non siano considerate violazioni edilizie. Specificamente, le tolleranze sono state adattate come segue:

  • Un incremento del 2% è permesso per unità con una superficie utile superiore a 500 m²;
  • Un incremento del 3% è applicabile alle unità con superficie tra 300 e 500 m²;
  • Per le unità tra 100 e 300 m², è consentito un incremento del 4%;
  • Un incremento del 5% è ammissibile per unità sotto i 100 m²;
  • Un incremento del 6% è permesso per le unità minori di 60 m² (nuova introduzione rispetto l’iniziale disposizione del DL 69/2024).

Il testo include anche il nuovo comma 2-bis nell’articolo 34-bis, che identifica specifiche irregolarità considerate come tolleranze esecutive per interventi completati prima del 24 maggio 2024. Applicazione di tali tolleranze esecutive sono ancora da ben comprendere per come verranno applicate dalle norme regionali e Comunali.

Inoltre, viene confermata la revisione del comma 3-bis, che stabilisce l’applicazioni delle “tolleranze” per le costruzioni situate in zone sismiche, come delineato nell’articolo 83 del TUE. Questo comma specifica che le disposizioni si applicano escludendo le zone di bassa sismicità definite nei decreti ministeriali relativi alle norme tecniche per la costruzione in tali aree.

Attenzione:

L’articolo discute sinteticamente le questioni legate alla conversione del “Decreto Salva Casa” D.L. 69/24. Nonostante gli sforzi per semplificare le normative, tra gli addetti ai lavori, inclusi esperti del settore tecnico e legale-amministrativo, permangono numerose incertezze, in particolare sulla interpretazione delle norme, che richiedono ulteriori studi. Vi è anche la questione della non sempre possibile applicazione delle norme regionali e l’attesa per le Circolari Esplicative da parte dei Comuni e degli Enti locali. Di conseguenza, è previsto che seguiranno ulteriori chiarimenti e approfondimenti tecnici su ogni argomento trattato in questo articolo.

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Novità in materia di sanatoria edilizia Ante 77

Altra modifica davvero interessante dal punto di vista tecnico e collegato alla Sanatoria Edilizia (che vedremo di seguito) riguarda gli interventi che costituiscono parziale difformità dal titolo rilasciato prima dell’entrata in vigore della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (c.d. Legge Bucalossi) e precisamente:

  • L’introduzione dell’articolo 34-ter nel Testo Unico dell’Edilizia (TUE) attraverso la lettera f-bis, comma 1, art. 1 del decreto “Salva Casa”. Questo articolo, intitolato “Casi particolari di interventi eseguiti in parziale difformità dal titolo”, è stato formalmente adottato dalla VIII Commissione, ampliando così le possibilità di regolamentazione delle costruzioni per tutti gli interventi che costituiscono parziale difformità dal titolo rilasciato prima dell’entrata in vigore della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (c.d. Legge Bucalossi).
  • La lettera h), comma 1, art. 1 del “Salva Casa”, modificata dalla stessa Commissione in sede di conversione, ha esteso la possibilità di avvalersi di una procedura di sanatoria semplificata, non soltanto per le difformità minori ma anche per quelle considerate essenziali.

Inoltre l’aggiunta recente dell’articolo f-bis al corpus normativo, approvata in sede di conversione, stabilisce criteri specifici per la regolarizzazione di interventi che non rispettano pienamente i requisiti del titolo originario. In particolare, il focus è sugli interventi che sono stati modificati durante la realizzazione, note come “varianti in corso d’opera”, che deviano in parziale difformità dal titolo originale emesso prima del 1977 (anno di entrata in vigore della nota legge Bucalossi). Questo articolo chiarisce anche che le deviazioni parziali, identificate durante ispezioni o sopralluoghi ufficiali a lavori già avviati e regolamentati da un titolo abilitativo, rientrano ora nella categoria delle tolleranze costruttive, sotto condizioni specificatamente delineate nella normativa.

Attenzione:

L’articolo discute sinteticamente le questioni legate alla conversione del “Decreto Salva Casa” D.L. 69/24. Nonostante gli sforzi per semplificare le normative, tra gli addetti ai lavori, inclusi esperti del settore tecnico e legale-amministrativo, permangono numerose incertezze, in particolare sulla interpretazione delle norme, che richiedono ulteriori studi. Vi è anche la questione della non sempre possibile applicazione delle norme regionali e l’attesa per le Circolari Esplicative da parte dei Comuni e degli Enti locali. Di conseguenza, è previsto che seguiranno ulteriori chiarimenti e approfondimenti tecnici su ogni argomento trattato in questo articolo.

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Sanatoria Edilizia ed Accertamento di conformità

Le recenti modifiche degli articoli 36 e 37 del Testo Unico Edilizia (TUE), effettuate in sede di conversione, hanno introdotto novità nella gestione della conformità edilizia e della sanatoria edilizia, in particolare abolendo il principio di “doppia conformità” per casi specifici, ma aggiungendo una c.d. “conformità disgiunta”. Le revisioni riguardano principalmente le situazioni di parziale o totale mancanza di conformità rispetto ai permessi di costruzione o alle segnalazioni certificate di inizio attività, così come delineato nell’articolo 31 del TUE.

Le modifiche hanno definito due distinte procedure di verifica della conformità in regime di sanatoria:

  • Per gli interventi realizzati senza permesso, in totale difformità, o come variazioni essenziali rispetto a quanto previsto dall’articolo 23 del TUE, persiste l’obbligo di adeguarsi sia alla normativa urbanistica sia a quella edilizia vigenti al tempo della realizzazione e al momento della domanda di sanatoria, mantenendo così il regime di “doppia conformità” (articolo 36).
  • Per gli interventi che presentano difformità minori, parziale difformità o sono stati eseguiti senza le dovute autorizzazioni, come specificato nell’articolo 22 del TUE, si introduce una forma “semplificata” di conformità dove è sufficiente dimostrare la conformità con le norme urbanistiche attuali e quelle edilizie vigenti al momento della realizzazione (nuovo articolo 36-bis).

Inoltre, per i casi di difformità parziale, è prevista una “sanatoria condizionata”: l’autorità locale può richiedere l’esecuzione di ulteriori lavori per adeguare l’opera alle normative tecniche, igienico-sanitarie ed edilizie, compresa la rimozione di parti dell’opera non regolarizzabili. L’approvazione della sanatoria è condizionata al pagamento di una somma pari al doppio dell’incremento del valore venale dell’immobile, con importi che variano da 1.032 a 30.984 euro.
N.B.: Determinare questo valore incrementale attualmente non è chiaro, in particolare per modifiche prospettiche, come l’apertura o la modifica di finestre e altre aperture simili. Le modalità per valutare l’effettivo aumento di valore non risultano univoche e definite, pertanto necessitano di ulteriori precisazioni per garantire un’applicazione equa e trasparente della normativa.

Infine, l’articolo 37 del TUE è stato aggiornato, non trattando più l’Accertamento di Conformità (ora art. 36-bis), ma che definisce agli interventi realizzati senza segnalazione certificata di inizio attività, mantenendo inalterata la sanzione pecuniaria, che non sarà inferiore a 516 euro e potrà raddoppiare l’aumento del valore venale dell’immobile.

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Importantissima è la modifica all’articolo 36-bis del Testo Unico dell’Edilizia (Il “nuovo” accertamento di conformità semplificato) che ha introdotto cambiamenti soggette ad ampie discussioni amministrative, variando da regione a regione, consentendo la sanatoria anche per le variazioni essenziali indicate nell’articolo 32, note per essere state interpretate in modo diverso nelle varie regioni italiane.

Anche dall’analisi del noto Avv. Andrea Di Leo, emerge un chiaro invito alla necessità di armonizzazione delle normative regionali riguardanti la definizione di variabilità edilizia. Di Leo sottolinea l’importanza di standardizzare le disposizioni per evitare applicazioni disomogenee, che attualmente possono derivare dalle diverse interpretazioni regionali della legge. La sua riflessione punta a ottenere una coerenza normativa che faciliti sia l’applicazione pratica sia la prevedibilità per gli operatori del settore, una questione fondamentale per garantire equità e uniformità su tutto il territorio nazionale.

  • Il comma 4 aggiornato, offre nuove opportunità di sanatoria precedentemente non previste, permettendo di regolarizzare interventi che hanno aumentato la superficie o il volume utilizzabile degli edifici, a condizione che tale modifica riceva un parere favorevole dall’autorità che gestisce i vincoli. Inoltre, la modifica estende la pratica del silenzio-assenso anche ai casi di interventi che, nonostante presentino variazioni essenziali, risultino incompatibili con i vincoli paesaggistici imposti successivamente alla loro realizzazione.
  • È importante evidenziare come, a seguito di queste modifiche, l’amministrazione sia tenuta a fornire, tramite procedura telematica e su richiesta dell’interessato, un attestato che confermi il rispetto dei tempi procedurali e l’emissione dei titoli abilitativi necessari. In caso di mancata risposta entro dieci giorni dalla richiesta, l’interessato ha il diritto di avviare le procedure previste dall’articolo 31 del codice del processo amministrativo, legato al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Qualora venissero identificate carenze nei requisiti o nei presupposti per la sanatoria, il responsabile dell’ufficio comunale competente dovrà applicare le sanzioni stabilite dalla normativa corrente.
    Procedura che di certo non snellisce il procedimento amministrativo o le operazioni in capo alla PA, spesso “ingolfata”.

Inoltre la modifica in sede di conversione dalla lettera d-bis), ha eliminato il secondo periodo del comma 3 dell’articolo 32 del Testo Unico dell’Edilizia (TUE). Questa modifica ha rimosso le limitazioni che specificavano quali tipi di interventi realizzati su immobili sottoposti a vincoli di natura storica, artistica, architettonica, archeologica, paesaggistica, ambientale o idrogeologica, oltre a quelli situati in parchi o aree protette a livello nazionale o regionale, dovessero essere classificati come variazioni essenziali.

Attenzione:

L’articolo discute sinteticamente le questioni legate alla conversione del “Decreto Salva Casa” D.L. 69/24. Nonostante gli sforzi per semplificare le normative, tra gli addetti ai lavori, inclusi esperti del settore tecnico e legale-amministrativo, permangono numerose incertezze, in particolare sulla interpretazione delle norme, che richiedono ulteriori studi. Vi è anche la questione della non sempre possibile applicazione delle norme regionali e l’attesa per le Circolari Esplicative da parte dei Comuni e degli Enti locali. Di conseguenza, è previsto che seguiranno ulteriori chiarimenti e approfondimenti tecnici su ogni argomento trattato in questo articolo.

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Edilizia Libera e Vetrate Panoramiche VePa

In sede di conversione viene confermata l’installazione di vetrate panoramiche amovibili (VEPA) nei porticati interni degli edifici, ma viene aggiunto il concetto le vetrate non siano soggette a diritti di uso pubblico o situati sulle facciate esterne che si affacciano su spazi pubblici.

  • La normativa ha esteso il regime di edilizia libera a strutture progettate per la protezione dal sole e dagli elementi atmosferici. Specificamente, il comma 1 dell’articolo 6, attraverso l’aggiunta della lettera b-ter), ora include opere quali tende da sole, pergole con teli retrattili, impermeabili o con dispositivi di schermatura solare regolabili, a condizione che siano annessi agli edifici o alle unità abitative. È importante notare che questa estensione si applica anche alle pergole bioclimatiche dotate di teli retrattili.

In aggiunta, e qui si dovrà ben capire le applicazioni possibili, si è introdotta la possibilità di riqualificare i sottotetti, secondo i termini stabiliti dalla legislazione regionale, anche in assenza del rispetto delle distanze regolamentari dai confini o tra gli edifici, come previsto dalla nuova lettera 0a).

Attenzione:

L’articolo discute sinteticamente le questioni legate alla conversione del “Decreto Salva Casa” D.L. 69/24. Nonostante gli sforzi per semplificare le normative, tra gli addetti ai lavori, inclusi esperti del settore tecnico e legale-amministrativo, permangono numerose incertezze, in particolare sulla interpretazione delle norme, che richiedono ulteriori studi. Vi è anche la questione della non sempre possibile applicazione delle norme regionali e l’attesa per le Circolari Esplicative da parte dei Comuni e degli Enti locali. Di conseguenza, è previsto che seguiranno ulteriori chiarimenti e approfondimenti tecnici su ogni argomento trattato in questo articolo.

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Geom. Dario Varrà

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