Aggiornamento dal Dipartimento Programmazione Attuazione Urbanistica (PAU) di Roma: Chiarimenti su Accertamento Conformità (art. 37 D.p.r. 380/2001) e SCIA (art. 19 L. 241/1990) per l’Edilizia ed Interpretazione del Silenzio Amministrativo come Assenso alla Sanatoria.
Il Dipartimento PAU di Roma con nuovo parere prot QI/2023/200290 del 14/11/2023 riguardante le procedure di accertamento di conformità, in particolare per quanto riguarda l’articolo 37, comma 4 del D.p.r. n. 380/2001 e l’articolo 22, comma 2, lettera c) della L.R. Lazio n. 15/2008. Questo articolo mira a esplorare le nuove direttive e le loro implicazioni per cittadini e professionisti.
Contesto e chiarimenti
In risposta alle numerose richieste di chiarimento, il Dipartimento PAU ha fornito indicazioni aggiornate sull’applicazione delle norme relative all’accertamento di conformità in particola modo sul pronunciarsi entro 60 giorni (come richiesto da Legge Regionale 15/2008). Questo aggiornamento è particolarmente rilevante per i professionisti del settore edilizio e per i proprietari di immobili.
Il ruolo dell’Articolo 37 del DPR n. 380/2001 e l’Articolo 22 della L.R. Lazio n. 15/2008
L’articolo 37 del D.p.r. n. 380/2001 e l’articolo 22 della L.R. Lazio n. 15/2008 sono fondamentali per la comprensione delle procedure attuali relative alla sanatoria edilizia. Il nuovo chiarimento del Dipartimento PAU pone l’accento sull’importanza di questi articoli nel contesto attuale e precisamente ricorda che:
- […] l’art. 37 co. 4 del D.p.r. n. 380/2001 dispone che, ove l’intervento edilizio realizzato “risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento di realizzazione dell’intervento, sia al momento della presentazione della domanda, il responsabile dell’abuso o il proprietario dell’immobile possono ottenere la sanatoria dell’intervento versando la somma, non superiore a 5164 euro e non inferiore a 516 euro, stabilita dal responsabile del procedimento in relazione all’aumento di valore dell’immobile valutato dall’agenzia del territorio”.
- L’art. 22 comma 4 della L.R. Lazio n. 15/2008 dispone che “Sulla richiesta del titolo abilitativo in sanatoria il Comune si pronuncia entro sessanta giorni dal ricevimento della stessa, decorsi i quali la richiesta si intende rifiutata” […]
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Il parere dell’Avvocatura Capitolina
Secondo il Dipartimento PAU, l’interpretazione e l’approccio è supportato dall’articolato parere dell’Avvocatura Capitolina, espresso in data 11 aprile 2016 (Prot. N° RF/31551), in risposta al Municipio III. Tale parere stabilisce che, per le opere menzionate nei primi due commi dell’articolo 22 del D.p.r. n. 380/2001, il silenzio dell’Amministrazione deve essere interpretato come un assenso alla sanatoria. Di conseguenza, l’Accertamento di conformità secondo l’art. 37 del D.p.r. n. 380/2001 e l’art. 22 della L.R. Lazio n. 15/2008 deve allinearsi al regime amministrativo della SCIA, adottando le relative regole procedurali. Questo include l’interpretazione del silenzio amministrativo come assenso, fornendo così un quadro normativo più definito e semplificato per la gestione delle pratiche edilizie.
Implicazioni del D.Lgs. 222/2016 e ulteriori chiarimenti
Il D.Lgs. n. 222/2016, come precedentemente menzionato, non solo conferma l’approccio adottato dal Dipartimento PAU ma rafforza ulteriormente l’interpretazione data nell’aprile 2016. Il predetto Decreto Legislativo stabilisce chiaramente, nell’articolo 2, che ogni attività elencata nella Tabella A allegata è soggetta al regime amministrativo specificato. In particolare, per le attività indicate nella Tabella A come soggette alla SCIA, si applica il regime dell’articolo 19 della Legge n. 241/1990, e più precsiamente:
- La Tabella A, nella Sezione II – Edilizia, al numero 41, identifica
specificamente la SCIA in sanatoria ex art. 37 D.p.r. n. 380/2001 come soggetta al regime amministrativo della SCIA ex art. 19 della Legge n. 241/1990. - Inoltre, l’articolo 5 del D.Lgs. 222/2016 impone alle regioni e agli enti locali
di adeguarsi a queste disposizioni entro il 30 giugno 2017, mantenendo i livelli di semplificazione e le garanzie per i privati stabiliti dal decreto, pur consentendo l’introduzione di ulteriori livelli di semplificazione senza però eliminare o ridurre quelli già stabiliti.
SCIA in Sanatoria: SUET Roma
Come frutto e conclusione del suddetto Parere del Dipartimento PAU di Roma, è fondamentale evidenziare che la piattaforma applicativa SUET, sviluppata da Roma Capitale anche per la gestione della SCIA in Accertamento di conformità in merito alll’articolo 37, comma 4, del D.p.r. n. 380/2001, fa riferimento esplicito al “Punto 41 della Sezione II – Edilizia – della Tabella A del D. lgs. 222/2016”. Questo riferimento conferma l’adesione della piattaforma alle regole procedurali stabilite dal regime amministrativo in questione. Inoltre, l’approccio adottato dalla piattaforma SUET è in linea con l’orientamento dell’Avvocatura Capitolina, come espresso nel parere Prot. N° RF/31551, che chiarisce come:
- il silenzio dell’Amministrazione, in riferimento alle opere menzionate nei primi due commi dell’articolo 22 del D.p.r. n. 380/2001, debba essere interpretato come un assenso alla sanatoria.
Questa interpretazione si allinea non solo con le disposizioni locali ma anche con le normative nazionali del settore edilizio, offrendo una visione coerente e integrata delle procedure di accertamento di conformità e della gestione delle pratiche edilizie.
Con questi nuovi chiarimenti, il Dipartimento PAU di Roma anche con coraggio, (come affermato dall’esperto amministratitvista Avv. Andrea Di Leo), mira a fornire una maggiore certezza e uniformità nei procedimenti di accertamento di conformità. Questo aggiornamento rappresenta un passo importante verso una maggiore trasparenza e efficienza, facilitando il lavoro di professionisti e cittadini nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento alla spesso “tormentata” compravendita immobiliare.
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