Donazione: Zero Imposte tra Genitori e Figli secondo la Cassazione

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Donazione: Zero Imposte tra Genitori e Figli secondo la Cassazione

Donazione: Zero Imposte tra Genitori e Figli secondo la Cassazione

Donazione: Zero Imposte tra Genitori e Figli secondo la Cassazione

Una storica sentenza esclude l’obbligo di tassazione sulle donazioni informali e indirette tra genitori e figli, ridefinendo le regole d’imposizione fiscale.

Con una decisione che cambia le regole del gioco per il settore immobiliare, la Corte di Cassazione ha detto la sua sul tema delle donazioni tra genitori e figli.

Una recente decisione emessa dalla Sezione tributaria della Corte di Cassazione ha preso in esame la circolare 30/E 2015 dell’Agenzia delle Entrate, esprimendo un giudizio critico. Secondo la Suprema Corte nella Sentenza n. 7442, ha esplicitamente criticato il contenuto della circolare, descrivendola come come “non condivisibile”, “imprecisa” ed “incompleta”. La critica si concentra specificamente sulla posizione della circolare riguardo all’applicazione dell’imposta sulle donazioni a quelle liberalità che si verificano “inter vivos”, cioè tra persone viventi, senza che vi sia un atto formale scritto registrabile. Questo tipo di donazioni, realizzate durante la vita delle parti interessate, secondo la Corte, meritano una trattazione più accurata e precisa in termini di obblighi fiscali, contrariamente a quanto affermato nella circolare contestata.

Iniziamo subito premettendo:

Cos’è la Donazione e come Funziona

Una donazione si configura come un accordo, talvolta perfino in maniera verbale, mediante il quale un individuo, noto come donante, trasferisce un bene o diritto a un’altra persona, denominata donatario, senza pretendere alcun compenso in cambio. Questo tipo di trasferimento, puramente gratuito, mira all’arricchimento e al vantaggio di un terzo. Ma come si determina l’ammontare dell’imposta dovuta su una donazione?

L’imposizione fiscale sulle donazioni viene calcolata in base a criteri specifici:

  • il valore dell’oggetto donato e il rapporto di parentela tra donante e donatario influenzano direttamente le aliquote applicabili,
  • le esenzioni per determinati valori,
  • l’importo totale dell’imposta.

Le tariffe dell’imposta sulle donazioni variano da un minimo del 4% a un massimo dell’8%.

Tuttavia, l’importo calcolato seguendo tali parametri non è sempre dovuto. Infatti, l’imposta sulle donazioni si applica unicamente sulla porzione del valore che supera le soglie di esenzione predefinite. Inoltre, esistono disposizioni specifiche che prevedono agevolazioni fiscali per persone con disabilità.

In ogni caso, la peculiarità e la varietà delle situazioni personali implicano le diverse “casistiche” per la donazione che deve essere valutata con attenzione, tenendo conto delle specificità che lo caratterizzano. Di conseguenza, è fortemente consigliato consultare un professionista, come un Notaio, prima di procedere. Questo passaggio è cruciale per comprendere appieno le implicazioni legali e fiscali della donazione e per elaborare la strategia più adatta alle esigenze del singolo, garantendo così una gestione ottimale della situazione.

Donazioni Informali ed Indirette

Le donazioni indirette e le donazioni informali sono due concetti che, pur avendo alcune somiglianze, si distinguono per modalità di esecuzione e trattamento legale.

Le donazioni indirette non sono regolate specificamente dal codice civile ma trovano menzione in relazione ad altri istituti, soprattutto in ambito successorio. Si configurano quando un’azione compiuta (ad esempio, il pagamento del prezzo di un immobile da parte di un genitore direttamente al venditore per conto del figlio) produce come effetto secondario un arricchimento per il beneficiario, che riceve un bene o un diritto senza un trasferimento diretto di denaro o altri beni. Questi atti sono volti a produrre un beneficio liberale senza l’obbligo formale della donazione tradizionale. Esempi includono l’adempimento di un obbligo da parte di un terzo, il contratto a favore di terzo, o la remissione di un debito, tutti compiuti con spirito di liberalità​.

Le donazioni informali, invece, possono riferirsi a trasferimenti di beni o denaro effettuati senza il rispetto delle formalità previste dalla legge per le donazioni, come ad esempio un trasferimento bancario diretto dal donante al donatario senza la stipula di un atto pubblico di donazione. Proprio in questa casistica, la recente sentenza della Corte di Cassazione chiarisce che il trasferimento di strumenti finanziari, effettuato per spirito di liberalità e senza redigere un atto pubblico di donazione, si qualifica come donazione tipica ma realizzata in modo indiretto.

Differentemente ci riferiamo alle “donazioni indirette“, quando vi sono movimenti di denaro che tecnicamente non vengono chiamate donazioni ma che comunque spostano ricchezza da una persona all’altra. Normalmente, queste non vengono tassate, a meno che non si verifichino certe condizioni specifiche che abbiamo già menzionato.

Anche in questo caso è importante sottolineare che ogni situazione legata a donazioni deve essere analizzata singolarmente, considerando le specificità del caso e il quadro normativo applicabile. Per questo motivo, è consigliabile consultare un professionista, come un Notaio, per ricevere una consulenza adeguata e assicurarsi di adottare la strategia più corretta in base alle proprie necessità e agli obblighi legali vigenti.

Donazione: Le Condizioni di Esonero secondo la Cassazione

I fondamenti normativi relativi all’esenzione dall’imposta sulle donazioni, come delineati dalla Cassazione, sono articolati come segue:

  1. L’articolo 56-bis, comma 1, del decreto legislativo del 31 ottobre 1990, n. 346, prevede che siano soggette a tassazione quelle donazioni che, pur non seguendo la forma solenne del contratto di donazione delineata dal codice civile, determinano un arricchimento per il ricevente a discapito del donante. Questa tassazione, calcolata con un’aliquota dell’8%, si applica esclusivamente quando il valore trasferito supera determinate soglie di esenzione, fissate in € 1.000.000 per i coniugi e parenti diretti, € 100.000 per fratelli e sorelle, e € 1.500.000 per soggetti con disabilità.
  2. Per quanto concerne l’imposta sulle donazioni, secondo quanto stabilito dall’articolo 56-bis, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, sia i beneficiari sia i donatori possono presentare una dichiarazione per l’accertamento e la tassazione delle donazioni atipiche, quali i trasferimenti informali di denaro da conti esteri a beneficiari residenti in Italia. Questa dichiarazione può essere inoltre impiegata per aderire alla procedura di collaborazione volontaria, finalizzata alla regolarizzazione dei capitali detenuti all’estero non dichiarati, facilitando così la conformità con le normative vigenti in materia di dichiarazione fiscale.

Queste disposizioni rappresentano un netto distacco dalla precedente interpretazione fornita dalla circolare 30/E 2015 dell’Agenzia delle Entrate, definita dagli ermellini come “non condivisibile“, “imprecisa” e “incompleta“.

In altre parole, la Cassazione ha recentemente preso posizione nei confronti della circolare 30/E 2015 dell’Agenzia delle Entrate, stabilendo che le donazioni informali, ovvero quelle effettuate senza la presenza di un notaio, non saranno soggette a tassazione. Questa esenzione si applica anche quando un genitore supporta indirettamente il figlio, coprendo spese per l’abitazione, l’automobile o altri beni.

Vi è però un limite di valore da considerare, impostato a un milione di euro: superata questa soglia, scattano le imposte di donazione e di registro. Per i figli con disabilità, il limite aumenta a un milione e mezzo di euro.

Nonostante le donazioni informali non presentino molteplici restrizioni, è essenziale documentare e giustificare la transazione in favore di un figlio. Anche se non è richiesto indicare un motivo specifico nella causale del trasferimento, è consigliato specificare la natura dell’operazione per prevenire eventuali controlli fiscali. Per cautela, l’uso della causale “liberalità” è raccomandato, benché siano accettate anche descrizioni più informali che chiariscano comunque lo scopo della transazione.

La tassazione pertanto si applica solo se le donazioni risultano da atti che richiedono registrazione, se vengono registrate volontariamente o se, avendo un valore superiore a un milione di euro, vengono dichiarate dal contribuente in sede di accertamento fiscale.

In conclusione, la tassazione sulle donazioni si attiva soltanto in circostanze ben definite:

  • se le donazioni emergono da atti che necessitano di registrazione,
  • se sono registrate di propria iniziativa dal donante o dal donatario,
  • nel caso in cui il loro valore ecceda il milione di euro e tale eccedenza venga dichiarata dal contribuente durante un accertamento fiscale.

Controllo Urbanistico e Catastale nelle Donazioni

È fondamentale inoltre non trascurare gli aspetti legati alla Conformità Urbanistica ed alla Conformità Catastale, in particolar modo per le donazioni che implicano il trasferimento di beni immobili e che richiedono l’intervento di un notaio. In questi casi, è obbligatorio dichiarare in atto la conformità urbanistica e catastale dell’immobile, come stabilito dall’art. 40 della Legge 47/1985 e dal DPR 380/2001.

N.B.: Questo passaggio assume particolare importanza per immobili pervenuti in eredità o donazione a normative precedenti, che potrebbero non essere stati sottoposti ai necessari attuali controlli.

Oggi, date le normative più stringenti, pur essendo possibile donare immobili, è vivamente consigliato verificare tutte le conformità per assicurare la futura libera commerciabilità dell’immobile. Per gli immobili situati a Roma e nella sua provincia, il nostro Servizio Casa OK offre un supporto specializzato per il controllo della conformità urbanistica e catastale, rappresentando una risorsa preziosa per evitare problemi e garantire una trasferibilità sicura e conforme alle normative vigenti

Image by frimufilms on Freepik

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Redazione STV

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