La Pericolosità dell’Ante 67 per gli Agenti Immobiliari: Consigli Utili

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La Pericolosità dell’Ante 67 per gli Agenti Immobiliari: Consigli Utili

La Pericolosità dell’Ante 67 per gli Agenti Immobiliari: Consigli Utili

Scopri le criticità degli immobili Ante ’67, dai rischi urbanistici alle dichiarazioni formali, e come gestirli al meglio nella compravendita.

Nel precedente articolo abbiamo analizzato “le 7 problematiche relative alla norma sulla libera commerciabilità degli immobili“. Oggi ci concentriamo sulle criticità legate all’Ante ’67, approfondendo le false credenze associate e fornendo indicazioni pratiche per gestire i rischi nella compravendita di immobili edificati prima del 1° settembre 1967.

Consiglio:

Se non hai ancora letto il precedente articolo, ti suggerisco vivamente di approfondire l’argomento leggendo “Libera Commerciabilità degli Immobili: Guida per Agenti Immobiliari”, in cui analizziamo dettagliatamente le 7 problematiche relative alla norma sulla libera commerciabilità degli immobili.

Le Origini del Concetto di “Ante 67”

Il concetto di “Ante ’67” nasce con l’articolo 40, comma 2 della Legge 47/1985, una normativa storica che ha regolamentato per la prima volta in modo sistematico gli abusi edilizi in Italia. Questa legge ha introdotto l’obbligo di indicare nei rogiti i titoli edilizi degli immobili oggetto di compravendita, con una possibilità più “semplicistica” e specifica per quelli costruiti prima del 1° settembre 1967.

Cosa Stabilisce l’Articolo 40, comma 2 della L. 47/1985?

L’articolo prevede che:

Gli atti tra vivi aventi per oggetto diritti reali, esclusi quelli di costituzione, modificazione ed estinzione di diritti di garanzia o di servitù, relativi ad edifici o loro parti, sono nulli e non possono essere rogati se da essi non risultano, per dichiarazione dell’alienante, gli estremi della licenza o della concessione ad edificare o della concessione rilasciata in sanatoria ai sensi dell’articolo 31 ovvero se agli atti stessi non viene allegata la copia per il richiedente della relativa domanda, munita degli estremi dell’avvenuta presentazione, ovvero copia autentica di uno degli esemplari della domanda medesima, munita degli estremi dell’avvenuta presentazione e non siano indicati gli estremi dell’avvenuto versamento delle prime due rate dell’oblazione di cui al sesto comma dell’articolo 35. Per le opere iniziate anteriormente al 1° settembre 1967, in luogo degli estremi della licenza edilizia può essere prodotta una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, rilasciata dal proprietario o altro avente titolo, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante che l’opera risulti iniziata in data anteriore al 1° settembre 1967. Tale dichiarazione può essere ricevuta e inserita nello stesso atto, ovvero in documento separato da allegarsi all’atto medesimo. Per gli edifici di proprietà comunale, in luogo degli estremi della licenza edilizia o della concessione di edificare, possono essere prodotti quelli della deliberazione con la quale il progetto è stato approvato o l’opera autorizzata.

In Sintesi:

  • Per gli immobili edificati dopo il 1° settembre 1967, è necessario indicare nell’atto di compravendita gli estremi della licenza edilizia o dei successivi titoli abilitativi (es. concessione edilizia, permesso di costruire).
  • Per quelli costruiti prima del 1° settembre 1967, è sufficiente una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, rilasciata dal venditore, attestante che l’immobile è stato costruito prima della data limite.

Perché il 1° settembre 1967?

Questa data coincide con l’entrata in vigore della Legge Ponte (L. 765/1967), che ha esteso l’obbligo della licenza edilizia a tutto il territorio nazionale, superando le limitazioni della precedente Legge Urbanistica del 1942, che applicava tale obbligo solo nei centri urbani dotati di Piano Regolatore Generale (PRG) o Regolamento Edilizio.

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Perchè è “difettoso” il concetto Ante 67

Molti confondono l’Ante ’67 con una sorta di condono o sanatoria automatica, ma questa convinzione è errata. Per evitare malintesi, è essenziale ricordare che:

  • L’Ante ’67 non è un condono e non risolve eventuali abusi edilizi successivi.
  • Non sempre garantisce la regolarità urbanistica dell’immobile (dal punto di vista amministrativo ed edilizio).
  • Non è un’automatica legittimazione edilizia, soprattutto nei centri urbani dotati di regolamenti edilizi precedenti al 1967.

I Pericoli Principali dell’Ante 67

1. Le Dichiarazioni in atto “formali”

Il sistema “Ante ’67” consente di vendere un immobile dichiarandolo costruito prima del settembre 1967 attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto notorio. Tuttavia:

  • La responsabilità ricade sul venditore. In caso di dichiarazioni errate (od addirittura mendaci), causando gravi danni legali ed economici;
  • Il notaio non verifica la conformità sostanziale, limitandosi a garantire che l’atto rispetti la forma giuridica prevista dalla normativa.

2. Inapplicabilità nelle Grandi Città

A Roma, Milano e altre principali città italiane, il concetto di “Ante ’67” è raramente applicabile dal punto di vista amministrativo ed urbanistico:

  • I Regolamenti edilizi comunali erano spesso già operativi dagli anni ’30 (es. il Regolamento Edilizio di Roma del 1934), pertanto molto prima del 1967;
  • L’assenza di licenza edilizia potrebbe comunque comportare problematiche dal punto di vista edilizio, specie in assenza di verifiche approfondite.

3. Abusi Successivi non Sanati

Un immobile “Ante ’67” potrebbe presentare abusi edilizi successivi alla sua costruzione, che non rientrano nella dichiarazione originaria. Questi abusi:

  • Non vengono sanati automaticamente dalla classificazione Ante ’67;
  • Possono emergere in fase di ristrutturazione, causando il blocco delle operazioni o il rifiuto di concessione di incentivi (es. Superbonus, ecc).
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Conformità Urbanistica e Nullità degli Atti

La normativa italiana richiede obbligatoriamente il controllo formale dei documenti urbanistici. Questo comporta che:

  • Il notaio non verifica lo stato dei luoghi, né la conformità tra i titoli edilizi e lo stato reale dell’immobile.
  • Eventuali difformità emergono solo in seguito, lasciando l’acquirente esposto a rischi economici e legali.

La Sentenza delle Sezioni Unite (n. 8230/2019)

La giurisprudenza ha chiarito che l’atto di compravendita è nullo solo in specifici casi:

  1. Mancata menzione degli estremi della licenza edilizia;
  2. Errata citazione dei titoli edilizi (es. riferimenti a fabbricati diversi);
  3. Assenza della dichiarazione “Ante ’67” dove applicabile.
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Problemi e Soluzioni Ante 67 per Agenti Immobiliari

Intermediare immobili Ante ’67 rappresenta spesso un potenziale rischio per gli agenti immobiliari. Sebbene questa classificazione sia utile per semplificare la commerciabilità degli immobili, spesso nasconde modifiche non regolarizzate che generano difformità tra le planimetrie catastali e lo stato attuale. Oggi è raro che un immobile edificato prima del 1° settembre 1967 non abbia mai subito modifiche nel tempo, con conseguenti difformità tra le planimetrie catastali storiche e lo stato attuale dell’immobile.

I Problemi più Comuni

  1. Difformità Catastali ed Urbanistiche
    • È frequente trovare immobili “Ante ’67” con variazioni catastali non supportate da alcun titolo edilizio.
    • Questo comporta che il confronto catastale non sia sufficiente: occorre esaminare anche l’aspetto urbanistico ed amministrativo per verificare la conformità.
  2. Necessità di Sanatorie Edilizie
    • Quando emergono irregolarità, può essere necessario avviare pratiche di sanatoria edilizia, con tutte le complessità che queste comportano.
    • Il processo di sanatoria richiede studi di fattibilità, tempo, costi professionali, oltreché il pagamento di oblazioni o sanzioni.

Il Ruolo dell’Agente Immobiliare

Per gli agenti immobiliari, gestire queste situazioni può risultare complicato e rischioso se non affrontate con il giusto approccioNon essendo tecnici, è fondamentale evitare di assumere responsabilità che non rientrano nel proprio ambito professionale.

Consigli per Agenti Immobiliari di Successo

Non avere paura nell’informare dei problemi tecnici, la professionalità paga sempre! Agire nei limiti del proprio ruolo e affidarsi a esperti consente di evitare problemi futuri, tutelare il cliente e rafforzare la propria reputazione nel mercato immobiliare.

Ricorda: il tuo compito è trovare acquirenti e gestire la trattativa, non gestire in prima persona le complessità tecniche.

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Geom. Dario Varrà

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