Ritardo nell’attivazione del CIN per locazioni brevi e la Comunicazione del Ministero del Turismo.
La recentemente, la legge di conversione n. 191 del Decreto Legislativo n. 145/2023, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 293/2023 e connessa alla legge di bilancio per il 2024, ha introdotto significative innovazioni nel settore delle locazioni brevi e turistiche, con particolare riguardo al codice CIN.
Questa nuova normativa stabilisce l’istituzione di un Codice Identificativo Nazionale (denominato CIN), un numero univoco generato attraverso un processo automatizzato gestito dal Ministero del Turismo assegnato a:
- locazioni turistiche;
- locazioni brevi,
- strutture alberghiere,
- strutture extralberghiere.
La responsabilità della gestione della banca dati nazionale correlata a questo sistema è attribuita al Ministero.
L’articolo 13 ter, che introduce queste modifiche, mira a garantire una maggiore concorrenza e trasparenza nel mercato, coordinando le informazioni e i dati a livello amministrativo, sia statali che regionali e locali. Inoltre, si pone l’obiettivo di incrementare la sicurezza del territorio e contrastare le forme irregolari di ospitalità.
Secondo le nuove disposizioni, chiunque gestisca attività di locazione turistica o breve, sia direttamente sia attraverso intermediari e in forma imprenditoriale, dovrà rispettare l’obbligo di effettuare una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) presso lo sportello unico per le attività produttive del comune in cui l’attività viene esercitata.
CIN Ministero del Turismo: Attribuzione in Ritardo
In una recente comunicazione datata 9 gennaio 2024, il Ministero del Turismo ha annunciato che:
- la procedura telematica per l’assegnazione del Codice Identificativo Nazionale (CIN) per le locazioni turistiche e brevi, come previsto dall’articolo 13-ter del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, non è ancora entrata in esercizio.
Apri la Comunicazione Ufficiale del Ministero del Turismo: Chiarimenti sulla Procedura Telematica di Assegnazione del CIN
L’obiettivo è assicurare la tutela della concorrenza e della trasparenza del mercato, il coordinamento informativo, statistico e informatico dei dati dell’amministrazione statale, regionale e locale, oltre che la sicurezza del territorio ed il contrasto a forme irregolari di ospitalità.
Fino all’attivazione del CIN, i locatori e i gestori di strutture turistiche sono tenuti a rispettare le normative regionali e provinciali vigenti, inclusa l’eventuale necessità di utilizzare il Codice regionale o provinciale.
Le disposizioni relative al CIN, inclusi gli obblighi e le sanzioni, entreranno in vigore dal sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione dell’avviso sulla Gazzetta Ufficiale.
Le novità normative riguardano anche un regime sanzionatorio specifico. In particolare:
- il titolare di una struttura turistico-ricettiva priva di CIN, nonché chiunque propone o concede in locazione, per finalità turistiche o per locazioni brevi, unità immobiliari o porzioni di esse prive di CIN, è punito con la sanzione pecuniaria da 800 a 8.000 euro.
Disciplina delle locazioni per finalità turistiche, brevi, attività turistico-ricettive e CIN: Cosa dice la normativa?
Articolo 1: Implementazione del Codice Identificativo Nazionale (CIN)
La normativa prevede che il Ministero del Turismo assegni un CIN a specifiche categorie immobiliari (destinate a locazioni turistiche, locazioni brevi, e strutture turistico-ricettive).
Questo processo è parte di un sistema di governance integrato volto a potenziare:
- la trasparenza del mercato
- la sicurezza pubblica
- e la competitività nel settore del turismo.
Il CIN è un elemento chiave per la raccolta e l’analisi dei dati, nonché per la prevenzione di pratiche irregolari nel mercato dell’ospitalità.
Articolo 2: Standardizzazione e Sincronizzazione dei Codici Regionali/Provinciali
Le regioni e province autonome che già dispongono di sistemi di codici identificativi devono allinearsi allo standard nazionale tramite una procedura di ricodificazione automatica.
Questa disposizione garantisce un sistema uniforme su tutto il territorio nazionale, facilitando la condivisione e l’analisi dei dati a livello centrale.
Articolo 3: Procedura di Richiesta del CIN
La legge specifica che i locatori e i gestori di strutture turistico-ricettive devono inoltrare
- un’istanza telematica per ottenere il CIN, allegando una dichiarazione sostitutiva che attesti i dati catastali e la conformità ai requisiti previsti dalla normativa.
Ciò implica un obbligo di dichiarazione e trasparenza da parte dei soggetti coinvolti, nonché un meccanismo di verifica da parte delle autorità competenti.
Articolo 4: Ruolo dei Comuni nel Processo di Ricodificazione
I comuni hanno un ruolo attivo nel processo di ricodificazione, garantendo che i codici locali siano adeguatamente sincronizzati con il sistema nazionale.
Questo aspetto sottolinea l’importanza della collaborazione tra i diversi livelli di governo per la gestione efficace del settore turistico-ricettivo.
Articolo 5: Conformità ai Requisiti di Sicurezza
La normativa impone che:
- tutte le unità immobiliari destinate a locazione turistica soddisfino determinati standard di sicurezza,
- compresa l’installazione di dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e monossido di carbonio, nonché di estintori portatili.
Questo riflette l’attenzione del legislatore alla sicurezza degli ospiti e alla prevenzione degli incidenti.
Articolo 6: Visibilità del CIN e Responsabilità nella Pubblicità
Il CIN deve essere esposto in maniera visibile all’esterno dell’immobile e incluso in ogni annuncio pubblicitario.
Questo requisito sottolinea l’importanza di una comunicazione trasparente e responsabile nel settore dell’ospitalità.
Articolo 7: Sanzioni per la Mancanza del CIN
La legge prevede sanzioni pecuniarie per i soggetti che non rispettano le disposizioni relative al CIN.
Questo aspetto riflette l’intento del legislatore di assicurare il rispetto delle norme attraverso un efficace meccanismo sanzionatorio.
Articolo 8: Iniziativa Anti-Evasione e Controllo Fiscale
L’Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza sono incaricate di condurre analisi mirate per identificare soggetti che operano senza CIN, rafforzando così la lotta all’evasione fiscale nel settore delle locazioni turistiche.
Articolo 9: Interoperabilità delle Banche Dati
La normativa prevede:
- l’integrazione
- e l’interoperabilità tra le banche dati nazionali e quelle regionali, enfatizzando l’importanza di un sistema informativo unificato per una gestione ottimale del settore.
Articolo 10: Disposizioni Finali
L’articolo chiarisce che le disposizioni entrano in vigore a partire dal sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione dell’avviso di funzionamento della banca dati nazionale, sottolineando la natura progressiva dell’implementazione di queste misure.
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Conclusione
L’attuazione del Codice Identificativo Nazionale (CIN) nel settore delle locazioni turistiche e brevi rappresenta un importante passo avanti verso una maggiore regolamentazione e trasparenza del mercato. Nonostante il ritardo nell’attivazione della piattaforma telematica per l’assegnazione del CIN, si prevede che, una volta operativa, questa normativa porterà significativi benefici in termini di sicurezza, controllo fiscale e uniformità dei dati a livello nazionale.
È importante sottolineare che:
- fino all’effettiva attivazione del CIN, i locatori e i gestori di strutture turistiche dovranno continuare a rispettare le normative regionali e provinciali vigenti, mantenendo la massima attenzione alle disposizioni transitorie.
Continueremo a monitorare da vicino lo sviluppo di questa importante riforma nel settore turistico e delle locazioni brevi.
Aggiorneremo i nostri lettori non appena saranno disponibili nuove informazioni o annunci ufficiali riguardanti l’attivazione del CIN e le relative procedure operative. Restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti su questo argomento di rilevante interesse pubblico e professionale.
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