CILA obbligatoria e requisiti per mantenere i dehors: guida completa alla nuova normativa
Il Disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023, approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 26 luglio 2024, introduce la cosiddetta norma “salva-dehors”, una misura che ha come obiettivo quello di fornire una regolamentazione definitiva per l’uso degli spazi esterni da parte delle attività di somministrazione di alimenti e bevande. Questa norma è stata pensata per dare continuità a quelle autorizzazioni di Occupazione di Suolo Pubblico, concesse durante l’emergenza sanitaria da Covid-19 e per definire un quadro normativo stabile per il futuro relativamente a delle strutture impattanti come i dehors.
Cosa sono i dehors?
I dehors sono strutture utilizzate generalmente per la somministrazione di alimenti e bevande, simili a delle pergole o pergotende, ma anche simili a verande, caratterizzate dalla chiusura su lati tramite vetrate o tende. Nonostante la loro diffusa utilizzazione, i dehors si trovano in un “vuoto normativo”, in quanto non sono specificamente definiti in nessuno dei principali riferimenti normativi nel campo dell’edilizia, quali il Testo Unico dell’Edilizia, il Regolamento Edilizio Tipo e il Glossario dell’Edilizia Libera.
Le definizioni chiaramente stabilite nei documenti normativi includono:
- Pensilina (Voce 38 – “Allegato A” Regolamento Edilizio Tipo):
Elemento edilizio di copertura posto in aggetto alle pareti perimetrali esterne di un edificio e priva di montanti verticali di sostegno; - Tettoia (Voce 41 – “Allegato A” Regolamento Edilizio Tipo):
Elemento edilizio di copertura di uno spazio aperto sostenuto da una struttura discontinua, adibita ad usi accessori oppure alla fruizione protetta di spazi pertinenziali; - Veranda (Voce 42 – “Allegato A” Regolamento Edilizio Tipo)
Locale o spazio coperto avente le caratteristiche di loggiato, balcone, terrazza o portico, chiuso sui lati da superfici vetrate o con elementi trasparenti e impermeabili, parzialmente o totalmente apribili.
Il Glossario dell’Edilizia Libera specifica anche le opere relative all’installazione, alla riparazione, alla sostituzione o al rinnovamento di elementi legati alle aree ludiche e agli arredi delle aree di pertinenza degli edifici, come segue:
- Gazebo di limitate dimensioni e non stabilmente infisso al suolo (Voce 44 – Glossario Edilizia Libera);
- Pergolato anch’esso di limitate dimensioni e non stabilmente infisso al suolo (Voce 46 – Glossario Edilizia Libera);
- Tenda, Tenda a Pergola, Pergotenda, o comunque la copertura leggera di arredo (Voce 50 – Glossario Edilizia Libera). Inoltre tali elementi edilizi sono stati chiaramente “ribaditi” in attività edilizia Libera con il c.d. Decreto Salva Casa (L. 105/2024) prevedendo l’aggiunta della lettera b-ter) all’art. 6, comma 1.
Il dehors, pur essendo un mix delle suddette definizioni, deve certamente rispettare eventuali vincoli, e pareri (qualora necessari), ma soprattutto mantenere le caratteristiche di “Edilizia Libera”, come delineato nell’art. 6, comma 1, lettera e-bis che di seguito viene riportato:
[…] le opere stagionali e quelle dirette a soddisfare obiettive esigenze, contingenti e temporanee, purché destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della temporanea necessità e, comunque, entro un termine non superiore a centottanta giorni comprensivo dei tempi di allestimento e smontaggio del manufatto, previa comunicazione di avvio dei lavori all’amministrazione comunale. […]
Salva dehors: il Decreto che offre una soluzione per le strutture amovibili da COVID
Durante l’emergenza sanitaria da COVID-19, sono state realizzate molte strutture amovibili per fini commerciali, sanitari, educativi, e altri scopi. Queste strutture sono ancora visibili in numerosi contesti e realtà odierne. In risposta a questa situazione, il disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023, approvato dal Consiglio dei Ministri il 26 luglio 2024, inserisce nella norma nuove regole per le strutture dehors e strutture amovibili utilizzate per la pandemia da COVID19. Unitamente a quanto sopra, il Decreto Salva Casa (L. 105/2024) immette l’articolo 2, che rappresenta una sorta di “salva dehors”. Questo nuovo articolo di legge consente una deroga specifica per tutte quelle strutture amovibili istituite nel periodo della pandemia che di seguito approfondiamo.
Strutture amovibili COVID-19: Deroga dei 180 giorni
Le strutture amovibili create per esigenze sanitarie, assistenziali o educative durante l’emergenza COVID19 possono rimanere, anche dopo l’emergenza, (superati i 180 giorni) se vi sono necessità comprovate ed obiettive. Queste strutture devono comunque rispettare le normative di settore esistenti, incluse quelle di tutela del paesaggio e dei beni culturali. Più precisamente:
- Comma 1 – Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le strutture amovibili realizzate per finalità sanitarie, assistenziali o educative durante lo stato di emergenza nazionale dichiarato in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili del COVID-19 e mantenute in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto possono rimanere installate in deroga al vincolo temporale di cui all’articolo 6, comma 1, lettera e -bis ), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in presenza di comprovate e obiettive esigenze idonee a dimostrarne la perdurante necessità.
CILA obbligatoria per la proroga
Al fine di mantenere la struttura “temporanea” seppur derogata, gli interessati devono presentare una comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA). I comuni possono richiedere la rimozione delle strutture in caso di non conformità o mancata CILA, più precisamente:
- Comma 2 – Per le finalità di cui al comma 1, gli interessati presentano una comunicazione di inizio lavori asseverata ai sensi dell’articolo 6 -bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001. Resta ferma la facoltà per il comune territorialmente competente di richiedere in qualsiasi momento la rimozione delle strutture , con provvedimento motivato, nel caso in cui sia rilevata la non conformità dell’opera alle prescrizioni e ai requisiti di cui al comma 1.
Dimostrazione dell’epoca di realizzazione
La comunicazione di cui sopra deve includere le esigenze comprovate, dimostrare l’epoca di realizzazione della struttura e la documentazione necessaria. Più precisamente:
- Comma 3 – Nella comunicazione di cui al comma 2, primo periodo, sono indicate le comprovate e obiettive esigenze di cui al comma 1 ed è altresì indicata l’epoca di realizzazione della struttura, con allegazione della documentazione di cui al comma 4.
Data di realizzazione e documentazione: Serve lo stato legittimo
Per dimostrare l’epoca di realizzazione, il tecnico incaricato deve asseverare lo stato legittimo dell’opera, allegando la documentazione appropriata. In assenza di documentazione valida, il tecnico può attestare lo stato legittimo sotto propria responsabilità, con sanzioni penali applicabili in caso di dichiarazioni false e più precisamente:
- Comma 4 – Al fine di provare l’epoca di realizzazione dell’intervento il tecnico allega la documentazione di cui all’articolo 9 -bis, comma 1 -bis, secondo e terzo periodo, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001. Nei casi in cui sia impossibile accertare l’epoca di realizzazione della struttura con la documentazione di cui all’articolo 9 -bis, comma 1 -bis, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, il tecnico incaricato attesta la data di realizzazione con propria dichiarazione e sotto la propria responsabilità. In caso di dichiarazione falsa o mendace si applicano le sanzioni penali, comprese quelle previste dal capo VI del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Strutture temporanee: rispetto dei diritti e degli obblighi
L’applicazione di queste disposizioni non deve limitare i diritti di terzi o causare nuovi oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche devono gestire le strutture di loro proprietà entro le risorse disponibili. Più precisamente:
- Comma 5 – L’applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo non può comportare limitazione dei diritti dei terzi. Dall’attuazione delle medesime disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche provvedono al mantenimento delle strutture di loro proprietà nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
In Conclusione
La normativa riguardante i dehors e le strutture amovibili è complessa, oltrechè soggetta a continue evoluzioni. Per garantire la piena conformità alle nuove modifiche e beneficiare delle proroghe offerte, è fondamentale affidarsi a un tecnico specializzato. Il nostro team è a tua disposizione per offrirti una consulenza personalizzata e supportarti in tutte le fasi del processo, dalla presentazione della CILA alla gestione delle eventuali pratiche successive.