Il settore della distribuzione della stampa quotidiana e periodica, sulla scorta di quanto previsto dalle normative di settore, si articola in punti vendita esclusivi e punti vendita non esclusivi. Detta attività di vendita è soggetta, nel rispetto dei Piani comunali, al rilascio di autorizzazione da parte dei Comuni.
L’autorizzazione alla vendita di quotidiani e periodici in forma non esclusiva non può essere ceduta separatamente dall’attività principale nella quale risulta assentita e non può essere trasferita autonomamente dalla suddetta attività principale.
I Piani definiscono, tra l’altro, la rete dei punti vendita esclusivi e non esclusivi ed i relativi ambiti di localizzazione stabilendo i criteri per l’autorizzazione di nuovi punti vendita, il trasferimento di sede di quelli esistenti e l’ottimizzazione dei punti vendita esistenti e già operanti.
Il Piano di settore vigente conferma la zonizzazione effettuata per Ambiti territoriali, così come riportata in apposite schede costituenti allegato della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 26/2006.
Normativa di riferimento:
- Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 recante Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modifiche ed integrazioni;
- Decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, e successive modifiche ed integrazioni, recante Riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica, a norma dell’articolo 3 della legge 13 aprile 1999, n. 108, che ha sostituito in parte quelle contenute nella legge 5 agosto 1981, n. 416 recante la Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l’editoria;
- Legge regionale 14 gennaio 2005, n. 4 recante Sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica;
- Piano di Localizzazione dei punti vendita di quotidiani e periodici, adottato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 18 gennaio 2010.
SCIA per autorizzazione alla vendita di quotidiani e periodici
Descrizione sintetica
L’apertura di un punto vendita di quotidiani e periodici, sia esso esclusivo che non esclusivo, è soggetta al rilascio di autorizzazione amministrativa; il trasferimento di sede di un punto vendita già esistente è soggetto ad analoga procedura (per trasferimento di sede si intende lo spostamento dell’attività da un Ambito territoriale ad un altro, anche se all’interno dello stesso Municipio, e lo spostamento dell’attività da un Municipio ad un altro).
Chi può fare la richiesta
Il cittadino di maggiore età, in possesso dei requisiti morali previsti dalla normativa vigente, che risulti vincitore di Avviso Pubblico predisposto dal Dipartimento Attività Economiche e Produttive è Formazione e Lavoro.
Cosa serve
Il rilascio di nuove autorizzazioni avviene previa adozione di Avviso Pubblico predisposto dal Dipartimento Attività Economiche e Produttive – Formazione e Lavoro. Nell’Avviso Pubblico sono indicate le localizzazioni ed il numero delle disponibilità concedibili.
Per la vendita di quotidiani e periodici su suolo pubblico (chiosco – edicola) l’assegnatario della postazione dovrà acquisire anche relativa concessione di suolo pubblico, rilasciata dallo Sportello Commercio del Municipio territorialmente competente.
Costo diritti
€ 105.00 per rimborso spese istruttoria.
Tempi
L’autorizzazione alla vendita di quotidiani e periodici è rilasciata dal Dirigente del Municipio competente per territorio entro centoventi (120) giorni dalla trasmissione, al Municipio medesimo, a cura del Dipartimento Attività Economiche e Produttive, della graduatoria e dell’assegnazione ed è subordinata al possesso, da parte dell’intestatario della stessa, delle autorizzazioni di competenza di altri uffici od enti.
Normativa di riferimento
Legge Regione Lazio n. 4/2005; Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 18 gennaio 2010.
SCIA per autorizzazioni stagionali
Descrizione sintetica
L’apertura di un punto vendita di quotidiani e periodici che opera per un periodo di tempo limitato (cd. stagionale) è soggetta al rilascio di autorizzazione amministrativa.
Le autorizzazioni temporanee o stagionali possono essere rilasciate unicamente nell’Ambito della Città Consolidata e nell’Ambito del Sistema Ambientale del Municipio X (ex XIII), individuati, ai fini del Piano di settore, quali zone turistiche del territorio comunale interessate da una elevata presenza stagionale di utenza, per un periodo non superiore a 4 (quattro) mesi nel corso dell’anno solare (giugno/settembre) e nel limite massimo di 11 (undici).
Chi può fare la richiesta
Il cittadino di maggiore età, in possesso dei requisiti morali previsti dalla normativa vigente.
Cosa serve
La domanda in bollo da € 16,00 deve essere presentata entro il 1° aprile di ogni anno al Municipio X (ex XIII), competente per territorio, al quale spetta l’istruttoria e l’adozione del provvedimento finale.
(La modulistica può essere acquisita presso il Municipio X (ex XIII) oppure scaricata dal portale Istituzionale di Roma Capitale).
Costo diritti
€ 70,00 per rimborso spese istruttoria;
€ 16,00 marca da bollo.
Tempi
30 giorni dalla data di presentazione della domanda.
Normativa di riferimento
Legge Regione Lazio n. 4/2005; Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 18 gennaio 2010.
SCIA per richiesta certificato storico
Chi può fare richiesta
Il titolare dell’attività o il proprietario delle mura.
Cosa serve
Compilare la richiesta sul modello munito di marca da bollo di € 16,00.
Costo diritti
€ 20,00 rimborso spese istruttoria;
€ 16,00 per marca da bollo di da apporre sulla domanda.
Tempi di rilascio
15 giorni dalla data di presentazione della richiesta.
N.B. ai sensi dell’art.15 della L.183/2011 il suddetto certificato viene rilasciato apponendo la seguente dicitura: è il presente certificato non può essere prodotto agli organi della PA o ai privati gestori di pubblici servizi.
OTTIMIZZAZIONE PUNTO VENDITA
Descrizione sintetica
Per ottimizzazione si intende lo spostamento del punto vendita di quotidiani e periodici nel medesimo ambito territoriale dello stesso Municipio in cui la rivendita è già insediata.
E’ ammessa l’ottimizzazione da area pubblica a locale commerciale e viceversa, fatta salva la effettiva “concedibilità” dell’area pubblica interessata.
Chi può fare la richiesta
Titolari di autorizzazione amministrativa di punto vendita esclusivo di quotidiani e periodici;
titolari di autorizzazione amministrativa di punto vendita non esclusivo di quotidiani e periodici, qualora l’attività principale presso cui lo stesso è inserito, abbia ottenuto assenso al trasferimento di sede in altro locale ubicato nel medesimo ambito di provenienza.
Cosa serve
La domanda di ottimizzazione in bollo da €16,00 deve essere presentata al Municipio competente per territorio (la modulistica può essere acquisita presso il Municipio oppure scaricata dal portale Istituzionale di Roma Capitale).
L’adozione del provvedimento finale è subordinata alla effettiva concedibilità dell’area pubblica, eventualmente oggetto della richiesta, ed alla previa acquisizione, da parte del Municipio competente, del parere favorevole della Commissione consultiva istituita presso il Dipartimento Attività Economiche e Produttive – Formazione e Lavoro (art. 28 Delibera Consiglio Comunale n. 5/10).
Costo diritti
€ 105,00 per rimborso spese istruttoria;
€ 16,00 marca da bollo.
Tempi
Il procedimento deve essere concluso entro 90 giorni dalla data di presentazione dell’istanza.
Normativa di riferimento
Legge Regione Lazio n. 4/2005; Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 18 gennaio 2010.
SCIA per reintestazione
Descrizione sintetica
Trattasi di trasferimento in capo all’originario titolare dell’autorizzazione e della relativa concessione (in caso di chiosco – edicola su area pubblica) a seguito di scadenza naturale del contratto di affitto di azienda o a seguito di risoluzione anticipata del medesimo.
Chi può fare la richiesta
Il proprietario dell’azienda, intestatario dell’autorizzazione originaria.
Cosa serve
La domanda di reintestazione deve essere presentata in bollo da € 16,00 al Municipio territorialmente competente al quale spetta l’istruttoria e l’adozione del provvedimento finale.
Alla domanda va allegato:
– l’atto comprovante il rientro in possesso dell’azienda / la risoluzione anticipata del contratto di affitto di azienda.
Quanto costa
€ 80,00 per rimborso spese di istruttoria;
€ 16,00 marca da bollo.
Tempi
30 giorni dalla data di presentazione dell’istanza.
Normativa di riferimento
Legge Regione Lazio n. 4/2005; Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 18 gennaio 2010.
SCIA per sospensione temporanea dell’attività
Descrizione sintetica
Trattasi di sospensione temporanea dell’attività di vendita per un periodo massimo di 6 mesi, eventualmente prorogabile in caso di comprovati casi di forza maggiore che impediscano o abbiano impedito l’esercizio dell’attività . (L’autorizzazione alla vendita di quotidiani e periodici decade qualora la rivendita risulti inattiva per un periodo continuativo di oltre sei mesi.).
Chi può fare la richiesta
Titolari di autorizzazione amministrativa di punto vendita, esclusivo e non esclusivo, di quotidiani e periodici.
Cosa serve
La sospensione temporanea dell’attività di vendita per un periodo massimo di 6 mesi comporta l’obbligo di comunicazione al Municipio competente per territorio e dovrà contenere le motivazioni del mancato esercizio; la sospensione dell’attività per un periodo ulteriore non è automaticamente ammessa ma deve essere valutata dal Municipio territorialmente competente; in tale ultimo caso l’interessato deve proporre al Municipio medesimo richiesta di proroga dei termini, da presentarsi almeno 15 giorni prima della scadenza del primo semestre, contenente indicazioni in ordine al caso di forza maggiore che ne impedisca o ne abbia impedito l’esercizio e la documentazione che ne comprovi l’esistenza.
Costo diritti
€ 20,00 per diritti rimborso spese di istruttoria.
Tempi
30 giorni dalla data di presentazione dell’istanza, in caso di istanza di proroga del termine di sospensione.
Normativa di riferimento
Legge Regione Lazio n. 4/2005; Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 18 gennaio 2010.
SCIA per trasferimento di titolarità/gestione d’azienda
Descrizione sintetica
In caso di trasferimento della titolarità dell’autorizzazione alla vendita di quotidiani e periodici in punto esclusivo / non esclusivo e della relativa concessione di suolo pubblico (se trattasi di chiosco – edicola su area pubblica) per atto tra vivi (cessione, comodato e affitto di azienda) o mortis causa il subentrante deve richiedere la voltura dell’autorizzazione medesima.
Chi può fare la richiesta
Il cittadino di maggiore età, in possesso dei requisiti morali previsti dalla normativa vigente.
Cosa serve
La domanda in bollo da € 16,00 di voltura dell’autorizzazione, in via definitiva o temporanea, deve essere presentata al Municipio competente al quale spetta l’istruttoria e l’adozione del provvedimento finale.
Alla domanda va allegato:
- l’atto, debitamente registrato, comprovante il subingresso (contratto di affitto, di compravendita, di successione, etc.);
- originale del titolo/i (autorizzazione ed eventuale concessione) oggetto del subingresso.
Costo diritti
Affitto di azienda, comodato d’uso: rimborso spese di istruttoria € 60,00
Cessione di azienda / successione: rimborso spese di istruttoria € 105,00
Tempi
30 giorni dalla data di presentazione dell’istanza.
Normativa di riferimento
Legge Regione Lazio n. 4/2005; Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 18 gennaio 2010.
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