Scopri come mantenere i benefici fiscali anche in caso di sostituzione dell’impresa esecutrice dei lavori.
L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 15/2025, ha fornito importanti chiarimenti sull’applicabilità dello sconto in fattura e della cessione del credito per gli interventi agevolati dal Superbonus a seguito delle modifiche introdotte dal Decreto Legge 39/2024. Il documento si concentra in particolare sulla possibilità di continuare a beneficiare delle agevolazioni in caso di variazione dell’impresa esecutrice dei lavori.
Superbonus 2024 e sconto in fattura: il chiarimento dell’Agenzia delle Entrate
Il caso esaminato dall’Agenzia riguarda un condominio che aveva deliberato l’avvio di interventi di riqualificazione energetica, presentando la CILAS in data 17 novembre 2022. Tuttavia, le modifiche normative intervenute nel corso del 2023 hanno portato a una temporanea sospensione dei lavori, determinando una situazione di incertezza per il completamento degli interventi.
- Una volta ripresi i lavori, l’impresa incaricata inizialmente ha comunicato l’impossibilità di proseguire con l’esecuzione, rendendo necessaria la selezione di un nuovo soggetto esecutore. La nuova impresa subentrata ha quindi emesso una fattura con applicazione dello sconto in fattura del 70% il 26 marzo 2024, garantendo la continuità del progetto.
Per completare il pagamento, il 29 marzo 2024 l’amministratore del condominio ha effettuato un bonifico parlante per la parte rimanente dell’importo, corrispondente al 30% della fattura. Tuttavia, anche questa seconda impresa ha successivamente rinunciato all’incarico, generando il dubbio sulla possibilità di procedere con un ulteriore subentro senza perdere il diritto al meccanismo dello sconto in fattura.
La domanda posta all’Agenzia delle Entrate riguarda quindi la validità dell’opzione per il beneficio fiscale nel caso di una terza impresa esecutrice, considerando che le spese sostenute fino a quel momento erano documentate e che i lavori risultavano già avviati.
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Il parere dell’Agenzia delle Entrate: confermata la continuità del beneficio
L’Agenzia delle Entrate ha confermato che, se sussistono determinate condizioni, il diritto allo sconto in fattura e alla cessione del credito può essere mantenuto anche in caso di cambio dell’impresa esecutrice.
Secondo il comma 5 dell’articolo 1 del D.L. 39/2024, il diritto alle opzioni alternative alla detrazione resta valido solo se, al 30 marzo 2024:
- È stata sostenuta almeno una spesa documentata da fattura per lavori già effettuati.
- Il pagamento è stato eseguito (indipendentemente dalla data di addebito sul conto).
- I lavori risultano avviati prima di tale data.
N.B.: Poiché nel caso in esame la CILAS era stata presentata il 17 novembre 2022 e alla data del 30 marzo 2024 risultava sostenuta una spesa documentata con fattura, il condominio può continuare a usufruire dello sconto in fattura anche in caso di subentro di una nuova impresa.
Effetti della variante alla CILAS sul Superbonus
Uno degli aspetti chiariti dall’Agenzia è l’effetto di una variante alla CILAS. Nello specifico:
- La presentazione di una variante alla CILAS non compromette il diritto al Superbonus, a patto che la CILAS originaria sia stata presentata prima del 17 febbraio 2023.
- Il cambio dell’impresa esecutrice non pregiudica il diritto allo sconto in fattura, in quanto rappresenta una variazione in corso d’opera ammessa dalla normativa.
- Il criterio determinante per mantenere il beneficio è la spesa sostenuta prima del 30 marzo 2024.
Chiarimenti sul metodo di pagamento e sul riconoscimento della spesa
L’Agenzia ha inoltre specificato che se lo sconto in fattura è totale, la data rilevante è quella della fattura. In aggiunta, se lo sconto è parziale, si deve fare riferimento alla data del bonifico parlante, mentre la spesa si considera sostenuta nel momento in cui viene dato ordine di pagamento alla banca, a prescindere dalla data dell’addebito sul conto corrente.
Conclusioni
Con la Risposta n. 15/2025, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che i condomini con CILAS presentata entro il 17 febbraio 2023 e spese sostenute entro il 30 marzo 2024 possono continuare a usufruire dello sconto in fattura anche se cambia l’impresa esecutrice.
Le aliquote di detrazione per il Superbonus 2024 restano:
- 70% per il 2024.
- 65% per il 2025.
Questo improntate chiarimento elimina molte incertezze e conferma che il cambio dell’impresa esecutrice, se correttamente documentato, non preclude l’accesso ai benefici fiscali previsti dal Superbonus.
Scarica la Riposta n. 15/2025 dell’Agenzia delle entrate
Fonte Immagine: istockphoto.com – Claudio Caridi